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Le foto della vittima: è lecita la pubblicazione?

20 Maggio 2012 7 min lettura

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Le foto della vittima: è lecita la pubblicazione?

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Matteo Pascoletti e Bruno Saetta

Pur nel dolore e nello sbigottimento provocato dal tragico attentato di Brindisi, la circolazione dell'immagine della vittima - presa dal profilo Facebook della ragazza - e la diffusione del nome di un'altra ragazza gravemente ferita, data per morta in alcuni momenti della giornata, ci ha spinto a una riflessione su privacy e informazione. Ne abbiamo già parlato in altri casi, e a proposito di altri tragici eventi, ma sentiamo il bisogno di farlo anche stavolta, sperando che ciò non offenda nessuno. Forse è un nostro limite, ma giornalisti che twittano foto della vittima accompagnandole con elegie di 140 caratteri più che a corretta informazione ci fanno pensare a poesia kitsch. Inoltre, pensare che il racconto o la partecipazione emotiva abbiano bisogno della circolazione di immagini o di gallery ottenute semplicemente perché la vittima non ha settato in un certo modo le impostazioni del profilo Facebook significa, tra l'altro, dimostrare di non avere la minima idea di cosa sia il dolore di una madre o di un padre che perdono una figlia. Ma anche questo pensiero, forse, è un nostro limite.

Una premessa è d'obbligo: qualunque valutazione definitiva spetta al Garante per la protezione dei dati personali o in alternativa alla magistratura, semmai qualcuno dovesse richiedere un loro intervento, per cui tutto quanto segue è l'opinione di chi scrive, pur se supportata da, si spera, sufficienti conoscenze giuridiche.
Le norme che stabiliscono i limiti alla pubblicazione dei ritratti e dei volti delle persone, anche in rete, sono la legge 633 del 1941, o legge sul diritto d'autore, e la normativa sulla privacy che prevedono la necessità del consenso della persona ritratta per "usare" la sua immagine, con alcune ipotesi specifiche nelle quali il consenso non è necessario (in occasione di avvenimenti pubblici, in presenza di eventi di cronaca, ecc...). La normativa sulla privacy è ovviamente in considerazione perché il volto è considerato dato personale. Nel caso specifico si tratta di una minore, deceduta a seguito di un attentato dinamitardo, della quale sono state pubblicate immagini non dalla scena del crimine, quanto riprese da altri luoghi online, quindi pubblici, come ad esempio il profilo Facebook.

A parte considerazioni relative al rispetto della persona in sé, che qui non trattiamo, ci chiediamo: è lecita la pubblicazione della foto? Gli elementi da analizzare riguardano la circostanza che le foto erano già pubbliche, e che la pubblicazione è avvenuta in occasione di un evento di cronaca riprovevole e sicuramente di interesse pubblico. È evidente che la copia, la riproduzione, l'utilizzo e la ripubblicazione delle immagini della minore costituiscono trattamento di dati personali. Sulla base della normativa sulla privacy a chi esercita attività giornalistica, genericamente e quindi non solo con riferimento ai giornalisti professionisti, è permesso il trattamento di dati personali anche senza il consenso degli aventi diritti, nel caso in questione i genitori della minore, e con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza la preventiva autorizzazione del Garante, purché ci si attenga ai limiti dettati dal diritto di cronaca. Questi limiti sono individuati nell’essenzialità della notizia e nell’interesse pubblico, con l’unica eccezione dei dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti pubblici. Quindi chi esercita attività giornalistica - e potrebbe essere anche un blogger o un utente di Twitter - può raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso dell'interessato, purché tali dati siano raccolti e diffusi secondo liceità e correttezza, utilizzandoli per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati in precedenza trattati e rispettando i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza. Ciò risponde chiaramente alla problematica da noi sollevata, in particolare alle modalità di raccolta del dato personale.

A ulteriore chiarimento citiamo il provvedimento del Garante per la privacy del 19 dicembre 2002, intervenuto in occasione del crollo di una scuola, evento in cui persero la vita molti bambini. In quella occasione un noto giornale raccolse le foto dei minori deceduti da luoghi pubblici, come muri sui quali erano stati apposti per commemorare le vittime o dalle tombe, per poi pubblicarli in prima pagina e nelle pagine interne. Il Garante a riguardo precisò che le immagini erano state raccolte secondo modalità illecite, in violazione dei principi di liceità e correttezza e di compatibilità degli scopi sanciti dal codice della privacy. Un elemento essenziale per stabilire la liceità di un trattamento, come ribadito anche da numerose pronunce giurisprudenziali (Cass. 5525 del 2012), è infatti dato dalla finalità: il trattamento effettuato per uno scopo specifico non contempla finalità differenti. In caso di cambio della finalità occorre sempre e comunque un nuovo consenso dell'interessato che deve essere correttamente informato relativamente alla nuova finalità. Nel caso specifico, quindi, il fatto che le foto fossero pubbliche, presenti già in Rete - come lo erano quelle sulle tombe - non autorizza affatto automaticamente la copia e la riproduzione delle foto per finalità differenti rispetto a quelle originali. La ragazza, o chi per lei, non le aveva certo pubblicate preventivamente perché fossero diffuse in caso di morte. Sempre il provvedimento del Garante citato ci permette di risolvere en passant un altro problema: se la tutela dei diritti di un minore scomparso perda qualsiasi garanzia per effetto della sua morte, problema risolto laddove il Garante ha fermamente rigettato la tesi, specificatamente esposta all'epoca dal noto giornale.

L'altro elemento che è stato richiamato a giustificazione della pubblicazione delle immagini è il diritto di cronaca, cioè il diritto dei cittadini a essere informati, e anche il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Il diritto di cronaca si manifesta, e vanifica dunque la perseguibilità in base a 3 presupposti:

  1. la veridicità della notizia;
  2. la pertinenza, ovvero se esiste un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
  3. la continenza, ovvero l'informazione deve essere mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività.

Quello che a noi interessa dunque è che deve esistere un interesse pubblico alla conoscenza delle notizia tale da prevalere sull'esigenza di riservatezza o privacy. Questo perché, ribadiamolo, la pubblicazione del volto di un minore è sempre un illecito, se non è applicabile una causa di giustificazione. Di esempi concreti se ne possono fare molti: si va dal coinvolgimento in indagini di politici che incontrano transgender o prostitute, a riprese di reati commessi in casa. Si tratta di situazioni nelle quali il diritto alla privacy della persona (o di chi esercita per essa i suoi diritti) può essere compresso per esigenze di cronaca. Per tutti questi casi la sicura violazione della privacy può non essere considerata trattamento illecito di dati personali, poiché le esigenze di cronaca sono ritenute prevalenti. Questo è il motivo della nostra premessa di partenza: tale bilanciamento è specificamente demandato al Garante o in alternativa alla magistratura.

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Comunque, per realizzare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco si deve focalizzare l'attenzione su quale sia la notizia: cosa è realmente di interesse pubblico? In questo, orribile caso appare evidente che la notizia è l'attentato dinamitardo e le sue conseguenze nonché le implicazioni politiche. Non è certo notizia il volto della vittima, peraltro minorenne. Per comprendere ciò basta rispondere a una domanda: conoscere il volto quanto aiuta a comprendere la vicenda? Importa per esempio il colore dei capelli, se siano tinti oppure no? Comprendiamo maggiormente il fatto sapendo se la vittima portava gli occhiali oppure no? La conclusione appare ovvia: nessuna informazione ulteriore ci arriva dalla foto, oppure, per dirla col Garante, le esigenze di informazione dell'opinione pubblica “non sarebbero state pregiudicate dalla mancata pubblicazione di immagini”. Inoltre, la pubblicazione delle immagini non è comunque e in ogni caso giustificata dal mero collegamento con un evento di attualità dell'immagine riprodotta, per cui la ripubblicazione e lo sfruttamento delle foto deve senz'altro tenere conto del legittimo interesse al decoro e al riserbo personale dei familiari delle vittime, come ha prontamente ricordato poche ore dopo il fatto il Garante per la privacy con un comunicato.
Di sicuro non si può dire che la pubblicazione dell'immagine fosse giustificata da necessità di giustizia o di polizia, cosa che si realizza, ovviamente, nelle ipotesi di bambini scomparsi dove la conoscenza del volto del minore rapito può eventualmente agevolare le indagini in corso sull'attentato. Ma non è il nostro caso.

Appare evidente, quindi, che la pubblicazione del volto della minore, in chiaro e identificabile, anche se in presenza di generiche manifestazioni di cordoglio, non può ritenersi in alcun modo giustificata da un presunto diritto di cronaca. Ragionamento analogo si può fare certamente per le notizie che hanno presentato il volto della ragazza con enfasi maggiore rispetto alla notizia medesima; c'è da chiedersi se non sia ravvisabile un profilo di illegittimità in tutte le pubblicazioni della foto in assenza di ulteriore e nuovo consenso. Oltretutto il trattamento, e quindi la ripubblicazione, deve rispondere al cosiddetto principio di necessità: si deve minimizzare l’utilizzazione di dati personali e identificativi, così da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi oppure modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. È evidente che non vi era alcuna necessità di conoscere il volto specifico della deceduta, per cui anche tale principio non risulta rispettato.

Le autorità indagheranno sull'accaduto, ma finora abbiamo una certezza: l'attentato di Brindisi è un evento violentissimo, che ha squassato la giornata di ieri, e che probabilmente si imprimerà nella memoria collettiva del Paese. C'è da domandarsi se la scelta di un racconto emotivo non rappresenti un modo per compensare la difficoltà di informare correttamente sull'accaduto - che in alcuni aspetti appare terribilmente inedito. Forse si preferisce il racconto delle emozioni, la loro stimolazione rispetto al racconto dei fatti, semplicemente perché si stanno perdendo la capacità, la possibilità o persino la voglia di farlo.

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118 Comments
  1. guido

    Mi ritrovo totalmente nel limite citato. Detto questo e fatto salve le motivazioni normative enunciate nell'articolo, vorrei aggiungere solo un elemento. Quello che passa comunemente come "il buon gusto" della cosa. Credo infatti che lo scaricare da un profilo Fb le foto della sventurata ragazza, risponda in misura maggiore al partecipare [anche se in buona fede] alla tragedia. Il che potrebbe pure starmi bene, ma che sospetto, rimanga tale, con buona pace del diritto di cronaca. Ho seguito, partecipandovi mio malgrado, alla polemica su Twitter scontrandomi con opinioni legittime ma diverse dalle mie. Le quali per essere smontate, sono passate come un tentativo di non svegliare le coscienze o peggio come paura nel guardare in faccia la triste realtà[?!?]. Di fronte a quest'ultima osservazione mi sono defilato, anche perché avevo di fronte un "colui", di cui ometto il nome, portatore della verità. Una verità ben inteso, derivantegli dal suo "essere giornalista", tra i più in voga oltretutto. Non sono un giornalista, non possiedo la verità, me ne guarderei bene dal possederla e rimango della mia idea. grazie.

  2. giuseppe scano

    è vero che ce n'èstato un abuso sia su fb e tw , ed in certe trasmissioni tv e in certi foogli ( giornali è un offesa ) pseudo giornalistiche . ma qui si tratta di censura . perchè se cosi fosse non dovremo neppure mettere le foto dei morti nei necrologi sui giornali

  3. bruno saetta

    @giuseppe scano: no, qui nessuno ha parlato di censura. Forse per chiarire il concetto avremmo anche potuto inserire una foto della minore, però col volto oscurato (pixellato se preferite) come dovrebbe farsi in realtà per i minori, ad evidenziare il corretto modo di procedere (a mio parere chiaramente). Di censura si parla quando una qualche informazione di interesse pubblico viene sottratta alla diffusione, qui nessuno vuole sottrarre informazioni al pubblico relative alla notizia che è, ricordiamolo, l'attentato dinamitardo. Voler ritenere che si tratti di censura è un modo errato di procedere, perchè significa sostnzialmente dire che la notizia era il volto, le fattezze, gli occhi, della ragazza uccisa, ma è evidente che non è così, a meno di non voler confondere giornalismo e vojerismo. Mi rendo conto che certa stampa ha intrapreso quella direzione è quella, trattando come notizie di cronaca i dettagli corporali della valletta di turno, ma se mi è consentito io esprimo il mio più profondo dissenso sul punto. PS: le foto dei necrologi sono poste da chi ha il diritto di esprimere il consenso. Si tratta di caso ben diverso.

  4. giusy

    Anch'io ieri, lo ammetto, sono stata attaccata al computer col cuore distrutto: anche mio figlio, quando è accaduta la tragedia, stava andando a scuola. Ma, nonostante mi sia lasciata prendere dall'emotività, ci sono cose che mi hanno dato molto fastidio. Prima di tutto: l'annuncio scriteriato della morte della seconda ragazza. Penso agli amici e parenti che non pootevano essere presenti al momento in ospedale e hanno appreso una notizia come questa, per giunta sbagliata! E poi, le piccole inutili imprecisioni che servivano a costruire l'immagine iconografica della ragazza morta: voleva divenare stilista. No, voleva diventare assistente sociale. La sua migliore amica era Veronica. No, era Ilaria. Mi sembra che si sia dimenticato troppo spesso che questa ragazzina era una persona in carne ed ossa. Non un personaggio su cui ricamare.

  5. piero tagliapietra

    Ottima e puntuale riflessione alla quale si può aggiungere che la pubblicazione delle immagini non è esattamente in linea con quanto sancito dalla carta di Treviso (nello specifico va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando; va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia , abusi e reati di ogni genere;) Sinceramente la regolare violazione da parte di molte testate del diritto alla riservatezza delle persone mi lascia sempre perplesso (e nella maggior parte dei casi disgustato)

  6. Massimo Razzi

    Mi trovo solo parzialmente d'accordo con il pezzo e la maggior parte dei commenti. Capisco la critica sulle immagini troppo forti (anche se quando si tratta di guerre lontane da noi o di bambini africani che muoiono di fame, nessuno si scandalizza), ma il punto che mi interessa è un altro. Quando una persona muore in circostanze come queste, la questione dell'età diventa secondaria. Un bambino ucciso è una persona e va ricordato come tale. Mi spiego, se le circostanze della sua morte, risultano in qualche modo offensive per la sua memoria, sono per tutelarlo completamente, ma in questo caso, no. Melissa, secondo me, va conosciuta e ricordata... Va detto e scritto (ovviamente senza morbosità) chi era e cosa faceva, quali erano i suoi interessi e le sue amicizie. La sua vita va raccontata proprio perché ciascuno possa farsi un'idea di quale enorme crimine si è macchiato chi l'ha distrutta... Stando alla carta di Treviso interpretata rigidamente, noi non dovremmo neppure sapere che si chiamava Melissa, che aveva 16 anni e che era brava a scuola... Ma perché? Quale privacy ha ancora una ragazza a cui è stata tolta la vita così? Io credo che ci voglia sempre delicatezza, ma in questi casi sono per raccontare Melissa con tutto l'amore, il rispetto possibili, ma dicendo molto di lei. Anche perché (e qui saremmo all'ipocrisia) è evidente che un'intera città ha saputo subito il suo nome e cognome e, allora, non si vede perché non debba saperlo l'intero Paese. Non solo, è possibile, è probabile che in un prossimo futuro, magari, le venga dedicata una scuola, magari proprio la sua... Dovremmo chiamarla con le iniziali? Insomma, credo che, come in tutte le cose, sarebbe bene evitare rigidità e applicare le regole con buon senso e intelligenza.

  7. bruno saetta

    @Massimo Razzi Ringrazio per l'interessante commento che mi consente di svolgere qualche breve precisazione. Innanzitutto temo che stiamo parlando di due cose diverse, perchè a leggerla appare riferirsi al nome e non all'immagine della minore. In realtà la Carta di Treviso è piuttosto chiara, ma prendo atto che è considerata più che altro una linea guida non da osservare sempre. Certo sarebbe interessante discutere del come mai i giornalisti si pongono delle norme se poi le applicano in maniera elastica. Ma tant'è, proprio per questo le osservazioni svolte nell'articolo sono rimaste circoscritte alla diffusione del volto della ragazza. In due giorni, sarò sincero, nessuno mi ha ancora saputo spiegare cosa aggiunge alla notizia dell'evento conoscere o meno le reali fattezze della minore, e nemmeno il suo commento me lo spiega. Qui nessuno vuole vietare di parlare dell'evento, delle gravi conseguenze, del fatto che ha spezzato una giovane vita nel fiore dei suoi anni, e tutto il repertorio del quale i giornalisti sono maestri insuperabili, ma appare a noi, autori dell'articolo, di evidenza solare che tutto questo si potrebbe fare anche senza mostrare il vero volto della minore. Non so, sarà una cosa soggettiva, ma io soffro se so che una giovane è morta, non soffro certo di più se so che quella giovane aveva i capelli biondi, gli occhi chiari o le lentiggini sul viso. Io sinceramente non credo che l'essere la giovane anche carina possa in qualche modo variare la sensibilità dei lettori. Per il resto mi limito ad osservare che il Garante ha già stabilito con provvedimento del 2002 (quello citato nell'articolo) che un minore deceduto ha diritto alla stessa tutela di quando era in vita, di conseguenza, al di là delle "elastiche" indicazioni della carta di Treviso, ritengo che si debbano applicare le norme specifiche del nostro ordinamento che prevedono una tutela rafforzata per i minori anche quando sono vittime di reati. Quindi, noi ribadiamo che nessuno vuole censurare alcunchè o limitare il racconto della giovane vita strappata, ma a nostro parere l'effetto del racconto dell'evento tragico era esattamente lo stesso se l'immagine della giovane fosse stata pixellata, come sempre si fa con i minori.

  8. federica sgaggio

    «[...] nessuno mi ha ancora saputo spiegare cosa aggiunge alla notizia dell'evento conoscere o meno le reali fattezze della minore», dice Bruno. È piuttosto raro che una fotografia aggiunga qualcosa a una notizia. Se Bossi parla dal palco di un paesotto nebbioso e sperduto dove l'Ansa o i giornali locali non mandano nemmeno i fotografi, capita che si utilizzi una foto di repertorio che non ha alcuna attinenza diretta con l'evento di quel giorno. Né si può ragionevolmente sostenere - penso - che il volto di Bossi aggiunga qualcosa alla notizia. Al di là delle questioni relative alla Carta di Treviso e al diritto alla privacy, l'utilizzo di una foto a corredo di una notizia rappresenta un elemento ragionevolmente correlato all'esigenza di completamento della notizia, al quale il giornalista è generalmente tenuto in ragione del suo dovere di informare e del fatto che percepisce una retribuzione esattamente a quello scopo. Con i pixelini o la pecetta sugli occhi, d'accordo. Però l'identità e l'immagine della persona coinvolta in un fatto di cronaca della rilevanza dell'esplosione di Brindisi sono senz'altro un elemento della notizia. C'è un'altra questione, però: in Ansa, ieri, c'erano le foto della stanza da letto della ragazza. Ritengo molto probabile che quelle immagini siano state autorizzate dai genitori, non potendo nemmeno immaginare - ma potrebbe essere, per carità - che i fotografi si siano introdotti illecitamente nella casa, o che, peggio ancora, si tratti di falsi. In Ansa c'erano anche ritratti della ragazza che erano del tutto evidentemente stati rifotografati da qualcuno: si vedeva benissimo l'effetto del vetro. C'era, per esempio, un'immagine relativa a ciò che la didascalia definiva la sua comunione ma forse era la cresima. In questo caso, io suppongo che i genitori abbiano senz'altro dato l'autorizzazione alla riproduzione delle immagini. Avete voi notizie del fatto che la famiglia si sia invece opposta? Il punto mi pare questo.

  9. matteo pascoletti

    Non ho ben capito il paragone con Bossi, visto il contesto (comizio, pubblico), il ruolo (leader politico, personaggio stranoto) e l'età. Qui si tratta di una minore. E quindi il discorso ricade sulla normativa privacy ecc. Sulla questione foto camera: bisognerebbe chiedere ai genitori; non mi pare, a prima impressione siano state prelevate dal profilo Facebook, come per gallery e foto profilo. Ma con le supposizioni, sul quesito che poni, poco si va lontano. Se hai notizie a riguardo, facci sapere :D

  10. Massimo Razzi

    Caro Bruno, non credo si tratti solo del nome (anche se non ho capito se, al di là della Carta di Treviso) sei d'accordo che è difficile tenere nascosto il nome di un minore che muore in circostanze di questo genere. La questione delle foto è più delicata, ma, di nuovo, penso ci sia una bella differenza tra la foto del volto della ragazza morta e quelle della sua camera da letto che, probabilmente, è inutile. Questo perché (guarda che ho tre figli giovani e parlo sapendo quello che dico) onestamente, non capisco in cosa consiste l'offesa di mettere su un giornale il volto di una persona morta, qualunque età abbia. A meno che questo non comporti un danno reale alla sua memoria. Onestamente, o pensiamo che il fatto di apparire su un organo d'informazione sia di per sé un'offesa o un danno alla propria reputazione, o all'immagine, oppure non capisco dove sia il problema. L'informazione (anche quando riguarda me) non è di per sé un fatto negativo. Negativi, purtroppo, sono i fatti che accadono: è terribile che muoia così una ragazza, non capisco perché debba essere necessariamente negativo il fatto che il suo volto, dopo, appaia sui giornali. Ma c'è anche un altro dato. L'estensione massima del concetto di privacy (cioé privacy fine a se stessa senza altre valutazioni) viene utilizzata anche da parte di chi non vuole mai comparire. Sai quanti truffatori si appellano alla privacy (e mandano diffide con tanto di minaccia di querela e richiesta di risarcimento dei danni) affermando che scrivendo il loro nome sul giornale è stato violato un loro diritto? Sai quante persone, pur essendo condannate si appellano al fatto che il loro nome non è famoso e chiedono siano messe solo le iniziali. Lo dico non per confondere questioni molto diverse, ma perché credo che il danno alla privacy non stia nel fatto in sé del comparire su un organo d'informazione ma si determini da una serie di circostanze e dalle reali “lesioni” ricevute. Un ultimo esempio, poi smetto di rompere: recentemente ci è capitato su Repubblica.it (Re Le Inchieste) di fare un'inchiesta sul calcio giovanile. Abbiamo girato delle immagini di “pulcini” dell'Atalanta che giocavano una partita d'allenamento. L'ufficio stampa dell'Atalanta ci ha chiesto, appellandosi alle norme sulla privacy, di non far mai vedere i volti dei bambini che giocavano, e di non mostrarli neppure dal di dietro perché erano riconoscibili dal nome o dal numero sulla maglia. Alla fine abbiamo dovuto mettere immagini tagliate e limitate a gambe e piedi. Tecnicamente, avevano ragione loro perché mancavano le liberatorie dei singoli bambini. Ma, onestamente, non sono mai riuscito a capire quale diritto avremmo violato mostrando i volti di bambini contenti che giocavano al pallone in situazione regolare e protetta.

  11. bruno saetta

    Caro Massimo, ti ringrazio della possibilità che mi dai di discutere di questa materia. Sono il primo a rendersi conto che l'esasperazione del concetto di privacy crea più guasti che altro, e che spesso tale diritto viene invocato quando non si sa cosa altro dire per evitare di rispondere o far conoscere fatti anche rilevanti per l'opinione pubblica. Ho sempre difeso, nel mio piccolo, qualsiasi forma di libertà di manifestazione del pensiero. Però ritengo che anche la libertà di parola debba trovare un suo limite nel rispetto e nella tutela dei soggetti più deboli, i minori appunto. In materia esistono specifiche norme che di sicuro conosci, e non credo che il problema possa essere risolto semplicemente rispondendo alla domanda se sorge un danno effettivo, specialmente quando la stessa persona che pone la domanda, cioè il giornalista, si da anche la risposta. Sarebbe, se mi consenti, come se per fantasiosa ipotesi un cittadino decidesse di farsi da sé le norme per il suo processo. Temo ci sia un errore di prospettiva, perchè non ho mai asserito che finire su un giornale sia in qualche modo diffamatorio o semplicemente dannoso, il problema è che il soggetto che ci finisce deve avere la possibilità di tutelare la sua immagine se ritiene (casomai a torto) che detta presenza possa arrecargli danno. Ed è evidente che nel caso di soggetti deboli, che per circostanze particolari si trovano in posizione tale da non potersi tutelare, ci debba essere un qualcuno, uno Stato, una legge, un Garante, che agisca per lui . Per i minori accade a prescindere, cioè si ritiene che in relazione a loro sia tutto vietato a meno che non esistano circostanze speciali che annullano il divieto. Mi pare evidente che quindi il problema non sta nello stabilire se c'è un danno, o quale possa mai essere, ma se esistono norme, primarie o secondarie, che regolano la materia. Mi perdonerai se poi non entro nel merito della discussione su quale possa essere il danno alla memoria della giovane, in realtà dovremmo parlare di esigenze di riserbo dei familiari, perchè qui entriamo in un campo piuttosto soggettivo le cui risposte variano da individuo ad individuo. Se però proprio dovesse essere questo il metro di giudizio non posso fare a meno di pensare che l'unico ed insindacabile giudice potrebbe essere solo il genitore. E proseguendo, per ipotesi, su questa strada, non posso fare a meno di chiedermi se coloro che hanno copiato le foto della ragazza, come strappate dalla sua tomba, e le hanno ripubblicate altrove, sui giornali, per finalità assolutamente diverse rispetto alla pubblicazione originaria, abbiano chiesto ai genitori una qualche forma di consenso.

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