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Caso Diciotti, perché Salvini è l’unico indagato e cosa dicono le carte del Tribunale dei Ministri

1 Febbraio 2019 12 min lettura

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Caso Diciotti, perché Salvini è l’unico indagato e cosa dicono le carte del Tribunale dei Ministri

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di Angelo Romano e Andrea Zitelli

Come si è arrivati alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini

Tutto nasce dall’intervento di soccorso e salvataggio nei confronti di 190 migranti partiti dalla Libia, avvenuto il 16 agosto scorso, da parte della nave della Guardia Costiera ‘U. Diciotti’ nella zona SAR (Search and Rescue) maltese. Il 20 agosto, Catania viene indicata dal Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, come porto sicuro dove attraccare. Per cinque giorni però, fino al 25 agosto, 177 persone delle 190 salvate rimangono bloccate sulla Diciotti ormeggiata perché non viene concesso loro di scendere sulla terra ferma, anche se, bisogna specificare, essendo su una nave militare italiana i migranti erano già su territorio nazionale. Fonti del Viminale fanno sapere infatti ai giornali che il Ministero dell’Interno “non ha dato né darà alcuna autorizzazione all’attracco di nave Diciotti, finché non avrà certezza che i migranti a bordo andranno altrove”. Quella che si attende dal Viminale è “una risposta dall’Europa sulla ripartizione degli immigrati tra vari paesi”. Posizioni ribadite anche da Salvini in interviste e in dirette video sui social.

La procura di Agrigento apre un fascicolo inizialmente contri ignoti per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti. Su questa notizia arriva il commento del Ministro dell’Interno

In una diretta Facebook, Salvini afferma inoltre che “se bloccare una, due, tre, quattro, cinque navi, mi comporta accuse e processi, ci sono. Non sono un ignoto” e attacca l’Europa che sulla vicenda è stata “vigliacca” e rimasta “zitta”. Pochi giorni dopo, la Procura di Agrigento iscrive nel registro degli indagati Matteo Salvini. Essendo Salvini un ministro di questo governo, il fascicolo viene trasmesso dalla procura di Agrigento al Tribunale dei ministri competente. Come spiega Il Post, questo tribunale “esiste in ogni distretto di Corte d’appello ed è composto da tre magistrati sorteggiati ogni due anni. Il tribunale dei ministri ha poteri di indagine, può ascoltare testimoni e ha 90 giorni di tempo per svolgere le sue indagini, prolungabili di altri 60. Al termine delle indagini, il tribunale dei ministri ha due scelte: archiviare il procedimento, una decisione definitiva e non appellabile, oppure trasmettere gli atti alla camera di appartenenza dell’indagato per chiedere un’autorizzazione a procedere contro di lui”.

Il fascicolo – tramite la Procura di Palermo che modifica i reati contestati e li riduce a uno, cioè il sequestro di persona aggravato – passa così al Tribunale dei ministri di Palermo che, a metà ottobre, stabilisce la non sussistenza di condotte penalmente rilevanti nei confronti del ministro fino all’arrivo della nave della guardia costiera a Catania e dichiara la propria incompetenza territoriale per i fatti accaduti a partire dall’attracco nel porto della città siciliana, rimettendo così gli atti al Procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, per le sue valutazioni di competenza.

Zuccaro, a fine ottobre, chiede al Tribunale dei Ministri di Catania di archiviare il procedimento nei confronti del Ministro dell’Interno per infondatezza del reato contestato. Per il Procuratore di Catania, infatti, il ritardo nello sbarco dei migranti della Diciotti è «giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro».

Il Tribunale dei ministri di Catania però non archivia e chiede l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Nel corso di questo iter, il ministro dell'Interno ha cambiato idea sul farsi processare. Questa estate infatti Salvini era stato intervistato da Libero. Il giornalista aveva chiesto: «Se il Tribunale dei Ministri decidesse di accusarla, sarà il Senato a dover votare la sua processabilità. Cercherà voti “amici” per sfangarla?». Il ministro dell'Interno aveva risposto: «Assolutamente no! Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire...». Circa cinque mesi dopo Salvini ha inviato una lettera al Corriere della Sera in cui, invece, afferma: «Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l'autorizzazione a procedere debba essere negata». 

Cosa ha richiesto il Tribunale dei Ministri di Catania

In un’intervista al Corriere della Sera, Mario Giarrusso, membro del Movimento 5 Stelle della Giunta per le autorizzazioni al Senato, ha spiegato che il M5S avrebbe scelto se votare a favore o contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, solo dopo aver valutato bene la richiesta presentata dal Tribunale dei Ministri.

Giarrusso ha poi precisato: «Il primo punto è capire cosa stiamo votando. Non si tratta di una immunità parlamentare disciplinata dall'articolo 68 della Carta, ma di un altro tipo di guarentigia prevista dall'articolo 96 e che riguarda l'attività del governo». Per questo motivo, ha aggiunto il parlamentare dei 5 Stelle, i senatori sono chiamati a «rispondere al quesito che il Tribunale dei ministri ha posto al Senato. Il quesito è: il ministro dell'Interno ha agito a tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, cioè per il perseguimento di un preminente interesse pubblico? Oppure no? È un caso senza precedenti. Non stiamo parlando di singoli, gruppi o partiti. Stiamo valutando l'azione di governo, non quella di Salvini».

In realtà le cose non stanno esattamente come presentate da Giarrusso. È vero che i senatori non sono chiamati a votare sull’immunità dei parlamentari (disciplinata dall’articolo 68), ma su eventuali reati commessi dal Presidente del Consiglio e dai ministri commessi nell’esercizio delle loro funzioni (disciplinati dall’articolo 96) ma leggendo il testo della “Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (...) nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di ministro dell’Interno pro tempore si può osservare che la richiesta del Tribunale dei Ministri non riguarda l’attività del governo ma esclusivamente quella del ministro dell’Interno, a differenza di quanto sostenuto da Giarrusso. Il Tribunale dei Ministri chiede, infatti, di decidere se concedere o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini in relazione al reato di sequestro di persona aggravato a lui contestato nella sua attività di ministro dell’Interno nella vicenda Diciotti. 

Che dietro la decisione del Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione di non indicare tempestivamente un porto sicuro su richiesta dell’MRCC di Roma, “vi sia stata la precisa volontà del ministero dell’Interno – scrive il Tribunale dei Ministri – risulta desumibile con certezza, oltre che dalle numerose esternazioni del ministro stesso agli organi di stampa nei giorni antecedenti e susseguenti all’ormeggio della nave ‘Diciotti’ nel porto di Catania, anche dalle dichiarazioni rese dai massimi vertici amministrativi preposti al comando delle strutture del ministero dell’Interno investite della questione (p. 25).

In altre parole, sia attraverso le dichiarazioni rilasciate sui media dal ministro stesso sia attraverso quanto affermato in quei giorni dai prefetti Gerarda Pantalone e Bruno Corda, rispettivamente capo e vice-capo del Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, si evince la consapevolezza e la volontà da parte di Salvini di impedire lo sbarco attraverso le proprie direttive. Inoltre, Pantalone e Corda, sentiti il 25 settembre, confermavano al Tribunale dei Ministri che “l’intera procedura per l’indicazione del porto sicuro era stata bloccata per espressa volontà del ministro” (p.27).

A Salvini il Tribunale dei Ministri contesta, infatti, il reato di sequestro di persona pluriaggravato (articolo 605, commi primo, secondo, numero 2, e terzo, del codice penale) per aver abusato dei suoi poteri nel suo ruolo di ministro dell’Interno privando così della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti il 20 agosto 2018 al porto di Catania a bordo della nave della Guardia Costiera Italiana “Diciotti”. Il reato è aggravato, si legge nel documento, “dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età”.

Dopo aver ricostruito analiticamente le tappe principali della vicenda della nave “Diciotti”, il Tribunale dei Ministri spiega che Matteo Salvini, nella sua veste di ministro dell’Interno, ha abusato delle funzioni amministrative a lui attribuite nella procedura che porta alla determinazione di un porto sicuro (POS), ponendo, tramite il competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, il proprio veto in modo arbitrario all’indicazione del POS e “così determinando la forzosa permanenza dei migranti a bordo dell’unità navale “U. Diciotti”, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge” (p. 15).

La questione di fondo, spiegano Stefano Zirulia e Francesca Cancellaro su Penale Contemporaneo, riguarda “la tensione tra la rivendicazione politica della necessità di ‘difendere le frontiere’ attraverso misure coercitive, e la necessità che queste ultime si mantengano all’interno dei binari dello Stato di diritto, onde non sconfinare nell’arbitrarietà e nella sovversione dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e sovranazionale”.

Ricostruendo tutta la disciplina internazionale e interna sui soccorsi in mare e le operazioni di sbarco e quali sono gli iter procedurali da seguire, il Tribunale Collegio giunge alla conclusione che “il coordinamento dell’operazione di ricerca e salvataggio in mare era stato correttamente assunto dall’Italia, in quanto Stato di ‘primo contatto’, che a tal fine aveva inviato le proprie unità navali, con conseguente insorgenza dell’obbligo di concludere la procedura con il trasferimento dei migranti in un luogo sicuro”. A quel punto, in quanto responsabile dell’intera operazione di salvataggio, toccava al governo italiano individuare un porto sicuro di attracco. Invece, il ritardo con cui, attraverso le direttive del ministro, è stato indicato un porto sicuro ed è stato reso materialmente possibile lo sbarco al porto di Catania (avvenuto il 25 agosto, 5 giorni dopo l’attracco della nave sulle coste siciliane), “ha fatto scaturire una situazione di illegittima compressione della libertà personale di movimento delle persone a bordo della Diciotti”.

Inoltre, non c’erano pericolosi terroristi a bordo o figure che mettessero in pericolo il mantenimento dell’ordine pubblico. Il Tribunale dei Ministri osserva come “lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema cogente di ordine pubblico, per diverse ragioni, ed in particolare: a) in concomitanza con il “caso Diciotti”, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento; b) nessuno dei soggetti ascoltati da questo Tribunale ha riferito (come avvenuto invece per altri sbarchi) di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di “persone pericolose” per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale” (p. 40).

Il Tribunale ritiene, dunque, che “la decisione del Ministro non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per la volontà meramente politica […] di affrontare il problema della gestione dei flussi migratori invocando, in base ad un principio di solidarietà, la ripartizione dei migranti a livello europeo tra tutti gli Stati membri” (p.40). Seguendo queste finalità, la decisione del ministro Salvini ha finito, secondo quanto si legge nel documento, per “travalicare precisi limiti di ordine costituzionale e sovranazionale che dovrebbero invece informare l’agire delle istituzioni”. In particolare, nel testo si fa riferimento alla sentenza della  della Corte Costituzionale n. 105 del 2001, che pur prendendo atto dei molteplici interessi pubblici coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ha ribadito l’inviolabilità della libertà personale prevista dall’art. 13 della Costituzione, spettante ai singoli in quanto essere umani, e dunque a prescindere dalla loro eventuale condizione di migranti irregolari. Sul punto viene richiamata, inoltre, la sentenza del 2016 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante il “caso Khlaifia ed altri contro l’Italia” (quando i migranti, appena sbarcati erano stati arbitrariamente trattenuti anche a bordo delle navi), che aveva portato alla condanna del nostro paese per la violazione dell’art. 5 della Convenzione.

La decisione di Salvini, conclude il Tribunale dei Ministri, è stata un atto amministrativo adottato per “ragioni politiche”. Il Tribunale, infatti, si è interrogato per capire se la mancata autorizzazione dello sbarco fosse un “atto politico” (“afferisce a questioni di carattere generale che non presentino un’immediata e diretta capacità lesiva nei confronti delle sfere soggettive individuali”), oppure fosse un atto amministrativo adottato, come detto, per “ragioni politiche”, “dal quale possono derivare anche responsabilità penali, a condizione che il Parlamento conceda l’autorizzazione a procedere prevista dall’art. 96 Cost. per i reati commessi dai Ministri nell’esercizio delle funzioni” (p. 46).

La designazione di un porto sicuro, spiega il Tribunale, costituisce un atto dovuto privo di discrezionalità. Invece, alla luce di quanto appurato, le direttive impartite dal Ministro Salvini al Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione non possono essere qualificate come atti politici in senso stretto ma come un atto amministrativo (illegittimo) motivato da “ragioni politiche”, e per questo può costituire oggetto di procedimento penale nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione a procedere.

Su cosa si voterà e quali sono le prossime tappe

In Senato, mercoledì 30 gennaio, si è riunita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (composta da 23 membri: 7 M5S, 4 Lega, 4 Pd, 4 Forza Italia, 2 Gruppo misto, 1 autonomia, 1 Fratelli d’Italia) per dare il via all’iter della richiesta di autorizzazione a procedere dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti del senatore e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Alla giunta, ha spiegato il presidente Maurizio Gasparri, spetta infatti la valutazione “se rilasciare ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione l'autorizzazione a procedere”.

L’articolo 96 della Costituzione afferma che:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

La valutazione della Giunta, ha specificato ancora il presidente, “dovrà limitarsi ad accertare se sussista o meno” una delle due cause di giustificazione previste dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 che evidenziano i motivi che rendono inopportuna la prosecuzione del procedimento penale: se l’inquisito “ha agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante” o “per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”. Nella lettera al Corriere della Sera, Salvini rivendica di aver agito per un preminente interesse pubblico, contrastando l'immigrazione irregolare. Ai senatori in giunta, invece, non spetterà stabilire l’insussistenza del reato contestato. Questo compito infatti è affidato ai giudici.

Nella prima riunione, i senatori in Giunta hanno invitato il ministro dell’Interno Matteo Salvini a fornire di persona i chiarimenti ritenuti opportuni e/o a produrre eventuali documenti o memorie scritte entro sette giorni. Una volta terminata e acquisiti questi elementi la giunta si è riservata di formulare la propria proposta conclusiva. Mario Michele Giarrusso, uno dei sette senatori del M5s presenti in giunta, ha comunicato che agli altri colleghi arriverà anche una memoria firmata dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, dal vice presidente Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, in cui verrà spiegato che sul caso Diciotti c’è “stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente Consiglio stesso”. Su questo documento, però, Gasparri ha spiegato che l’unico interlocutore della Giunta “è e resta il ministro Salvini" e che "se il governo avrà cose da dire sarà lo stesso Salvini a riferircele, arricchendo la sua relazione. Altre persone non sono previste nelle procedure”. Sul voto che esprimerà il M5S, sempre Giarrusso ha inoltre specificato che i senatori cinque stelle si studieranno "bene le carte e poi il Movimento, i senatori della Giunta e Luigi Di Maio decideranno“.

In base all’articolo 135 bis del Regolamento del Senato per l'autorizzazione a procedere per i reati in riferimento all'articolo 96 della Costituzione, entra trenta giorni dalla data da cui ha ricevuti gli atti, la Giunta presenta così la relazione scritta per l'Assemblea. In questo vicenda, la decisione dovrebbe arrivare entro il prossimo 23 febbraio. Nel caso in cui i 23 senatori decidano che all’aula del Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Al di fuori di questa ipotesi, invece, la Giunta stabilisce di concedere o negare l’autorizzazione a procedere.

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Una volta presentata la relazione, l'Aula si riunisce per votare non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Il voto in aula dovrebbe avvenire, quindi, entro il prossimo 23 marzo. Le proposte della giunta di negare l’autorizzazione a procedere vengono respinte nel caso in cui non si raggiunge la maggioranza assoluta del Senato. Infine, solo in un caso l’Aula non è tenuta a votare, cioè quando la Giunta propone la concessione dell'autorizzazione e non vengono formulate “proposte intese a negarla”, perché si intendono “senz'altro approvate le conclusioni della Giunta”.

Gasparri ha inoltre affermato che non ci saranno voti segreti né in giunta né eventualmente in aula.

Immagine via il Fatto Quotidiano

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