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Gestazione per Altri: la legge in Italia, le proposte in Parlamento, come funziona in altri paesi

12 Maggio 2016 21 min lettura

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Gestazione per Altri: la legge in Italia, le proposte in Parlamento, come funziona in altri paesi

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di Angelo Romano e Andrea Zitelli

Le Unioni civili alla fine sono legge. Dopo un percorso turbolento che ha accompagnato il disegno di legge presentato dalla senatrice Monica Cirinnà (Pd), ieri la Camera ha approvato il testo uscito dal Senato lo scorso febbraio. In quel passaggio il mancato accordo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico (diviso anch’esso al suo interno su varie questioni etiche relative alla legge) sul testo del Ddl aveva fatto stralciare la stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del partner (diritto già previsto per gli eterosessuali – sposati e non – da circa 30 anni, grazie alla legge n. 148 del 1983).

In quei giorni gli esponenti politici contrari alla stepchild adoption sostenevano che la sua introduzione avrebbe agevolato la pratica del cosiddetto “utero in affitto”. Nonostante la stessa relatrice della legge avesse chiarito in una lettera inviata a Repubblica che la pratica della maternità surrogata era e rimaneva vietata per legge in Italia anche con l’approvazione dell’adozione del figliastro, il dibattito si è concentrato lo stesso sui rischi e sullo sfruttamento che tale pratica avrebbe comportato.

Quattro giorni dopo la votazione in Senato, inoltre, è stata pubblicata la notizia della nascita del figlio di Nichi Vendola e del suo compagno grazie proprio a questa pratica. Fatto che ha suscitato forti critiche, condanne (insulti) e polemiche che hanno alimentato la confusione intorno a questo tema. C’è chi ha parlato di pratica non conforme al rispetto dei diritti umani, chi ha puntato l’attenzione sullo sfruttamento del corpo della donna, chi ha paventato il rischio di eugenetica. Posizioni che a loro volta hanno ricevuto delle critiche, come quella della bioeticista Chiara Lalli: «la questione riguarda anche la libertà di una donna di decidere di portare avanti la gravidanza per qualcun altro. E definire questa scelta come necessariamente un abuso, una violazione, una forma di schiavitù è un errore grossolano».

La pratica della gestazione per altri è un tema complesso che intreccia aspetti etici, sociali, scientifici e giuridici. Per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire la tematica mesi dopo l'acceso dibattito per sottrarla al flusso della  "furia social" spesso caratterizzato non da argomenti solidi ma da opinioni sommarie, pregiudizi e confronti basati più su piano emotivo che razionale.

Il primo approccio: un problema linguistico

Come si legge nel documento del Parlamento Europeo 'Il regime di maternità surrogata negli Stati membri dell’Ue', il primo problema nell’approccio a questo complesso tema è di carattere linguistico: “espressioni quali ‘madre surrogata’ e ‘altruistico’ rimangono comunque problematici nel rendere adeguatamente sia la realtà empirica sia la soggettività delle persone coinvolte negli accordi di maternità surrogata”. “Una donna che porti in grembo un bambino per un'altra persona, per esempio, potrebbe non sentirsi mai madre”.

Per questo motivo è utile rifarsi a questa tabella, presente nel documento del Parlamento Europeo, in cui si focalizzano le distinzioni tra i vari termini, permettendo di non cadere in confusione.

Cosa prevede la legge in Italia

La legge n. 40 del 2004 (all’articolo 12, comma 6), che regola la procreazione medicalmente assistita, ha reso illegale la gestazione per altri in Italia.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Una coppia di cittadini italiani, però, può affidarsi a questa pratica fuori dall’Italia, nei paesi dove è legale. La problematicità legale si pone quando i due tornano in Italia con il bambino: possono essere considerati dalla legge genitori? Secondo la sentenza delle Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 27 gennaio 2015 sì: i due possono essere riconosciuti genitori legittimi del bambino, anche nel caso non risulti esserci un legame biologico.

La decisione dei giudici di Strasburgo, si legge nel comunicato stampa della CEDU, riguarda la vicenda di Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli, marito e moglie:

Dopo aver invano tentato di utilizzare la fecondazione in vitro, per diventare genitori, i due sposi optano per un accordo di maternità surrogata gestazionale. Per questo motivo raggiungono un accordo con la società di consulenza Roster in Russia. Trovata una madre surrogata e fatta una fecondazione in vitro, il bambino è nato il 27 febbraio 2011 a Mosca. In conformità con la legge russa, i due coniugi sono stati registrati come i genitori del bambino, senza alcuna indicazione che il minore era nato tramite un accordo di maternità surrogata.

Tornati in Italia, però, a Colletorto (CB), il Comune di residenza dei coniugi, viene negata la registrazione dell’atto di nascita del bambino. Inoltre, il consolato italiano a Mosca informa il Tribunale dei minori di Campobasso, il ministro degli Esteri e lo stesso Comune che il certificato di nascita del bambino conteneva false informazioni. La coppia viene accusata di falsa dichiarazione sullo stato civile e di aver aver violato la legislazione sulle adozioni. Un test del Dna rivela anche che il signor Campanelli non è il padre biologico del bambino, infatti gameti differenti erano stato utilizzati nella procedura di fecondazione. Come conseguenza il Tribunale dei minori toglie il bambino alla coppia. Nel 2013, due anni dopo, il minore viene affidato a una nuova famiglia.

I coniugi Campanelli si rivolgono alla CEDU che, nel 2015, come spiega Tommaso Trinchera su Diritto penale contemporaneo, condanna l’Italia a risarcire la coppia per danni morali con 20mila euro (più 10 mila euro per le spese processuali), affermando che

[...] costituisce violazione dell'art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare) la decisione delle autorità di uno Stato membro di allontanare il minore nato all'estero ricorrendo alla maternità surrogata dalla coppia che è ricorsa a tale tecnica per il concepimento, anche quando il minore non abbia alcun legame genetico con il padre e la madre committenti.

Secondo la Corte, infatti, la «necessità di porre rimedio a una situazione illegittima non è sufficiente per giustificare l'adozione di qualsiasi misura», in quanto l’interesse superiore del minore è la cosa che uno Stato deve salvaguardare prima di tutto e questo «a prescindere dalla natura del rapporto di parentela, se biologica o di altra natura».

Il bambino però non viene restituito alla coppia, perché, scrive la Corte, "il piccolo ha indubbiamente sviluppato dei legami emotivi con la famiglia d'accoglienza con cui vive dal 2013".

Le sentenze dei giudici

Se sul divieto della pratica della gestazione per altri la legge in Italia è chiara, la situazione cambia sulle conseguenze giuridiche per le coppie tornate in Italia dopo aver concluso un accordo di maternità surrogata all’estero. Negli anni, infatti, i giudici hanno stabilito sentenze differenti, sia di condanna che di assoluzione – come ricostruito dall’avvocatessa Ida Parisi, attenta al tema giuridico legato alla maternità surrogata, in un documento pubblicato dall’”Associazione Luca Coscioni” – in quanto il legislatore non ha ancora stabilito una norma che garantisca una lettura univoca, superando l’attuale vuoto legislativo.

Nel 2009, tra i casi più importanti ci fu la sentenza del Tribunale di Bari che impose al Comune, dopo il diniego iniziale, la trascrizione negli uffici dell’anagrafe del nome della madre legale che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata. Anche in questo caso a dover prevalere su tutto fu, per i giudici, l’interesse del bambino.

La vicenda è raccontata da Bebi Castellaneta sul Corriere del Mezzogiorno:

Lei è barese, lui è inglese: si sposano nel ‘90, la donna è costretta a un intervento chirurgico (ndr che compromette la sua possibilità di diventare madre) dopo la scoperta di una malattia e i coniugi decidono di fare ricorso alla maternità surrogata. Per questo volano in Inghilterra, dove la legge lo consente. Nel ‘97 nasce un bambino, nel 2000 una bambina, vengono emessi due “parental orders” che attribuiscono alla donna barese la maternità legale con contestuale rinuncia della madre biologica (che non riceve alcun compenso).

Succede poi che i due si separino, con lui che torna in Inghilterra. La donna invece resta in Puglia, dove la famiglia si era trasferita in precedenza, con i due bambini. Qui chiede la trascrizione negli uffici comunali dei provvedimenti parentali (i “parental orders”), in modo da far riconoscere anche in Italia lo status legale di madre dei due minori. La richiesta viene però negata. Ma il Tribunale di Bari, a cui la donna aveva fatto ricorso, con la sua sentenza ribalta la decisione del Comune.
Nelle motivazioni, tra le varie ragioni, scrive ancora Castellaneta, viene infatti spiegato che «nel caso in cui la domanda fosse stata respinta i bambini avrebbero subito un “gravissimo pregiudizio”» perché sarebbero risultati figli di due madri diverse: in Italia di quella biologica che ha rinunciato a ogni diritto e mai cercato di vedere i bambini, mentre in Inghilterra la madre legale sarebbe stata la committente italiana con cui i due minori hanno sempre vissuto.

Un indirizzo simile è stato seguito anche dalla Corte di Appello di Torino con una sentenza dell’ottobre del 2014. I giudici, ribaltando il verdetto di primo grado, hanno riconosciuto a due donne stessi diritti come madri di un bambino nato in Spagna tramite la fecondazione eterologa.

L'embrione ottenuto dalla fecondazione dell'ovulo di una delle due donne, tramite il seme di un donatore esterno, è stato poi impiantato nell'utero dell'altra partner, che poi ha portato avanti la gravidanza fino alla nascita del bambino. Se non ci sono stati problemi per l’iscrizione dell’atto di nascita in Spagna, la stessa richiesta viene negata in Italia e per questo motivo la coppia passa alle vie legali. La decisione dei giudici di appello di Torino, scrive Marco Gattuso su Articolo 29, spiegando le motivazioni della sentenza, fa sì che «il bambino sia figlio di due madri anche per la legge italiana»:

il superiore interesse del minore è principio fondamentale dell’ordinamento italiano e nella specie vi è certamente il preminente interesse del minore a mantenere uno stabile rapporto con entrambe le madri. L’interesse del bambino deve essere riconosciuto a maggior ragione tenuto conto che le due donne, sposate a Barcellona, sono attualmente divorziate e che senza la trascrizione dell’atto di nascita il bambino, affidato dal Tribunale di Barcellona ad entrambe le madri, non sarebbe italiano e non potrebbe venire in Italia con la mamma italiana.

Di parere opposto invece la sentenza della Prima Sezione civile della Cassazione n. 24001/2014 che stabilisce, tra le altre cose, che la coppia che porta in Italia un bambino avuto tramite maternità surrogata, anche se con certificato di nascita estero, deve essere ritenuto un «genitore apparente» e il minore considerato «in stato di abbandono».

Un'ulteriore sentenza arrivata sulla questione è invece quella del Tribunale di Varese nell’ottobre del 2014. A differenza della Cassazione, i giudici del comune lombardo hanno assolto una coppia di cittadini italiani – marito e moglie – imputati del reato di alterazione di stato civile di una persona, dopo che in Italia, durante la registrazione del certificato di nascita di due figli gemelli, non avevano specificato che questi erano nati a seguito di surrogazione di maternità in Ucraina. Secondo i giudici, se l'atto di nascita è stato formato nel rispetto della legge del Paese dove il bambino è nato, non c’è reato.

Infine, lo scorso aprile, la Cassazione ha assolto due coniugi di Napoli (confermando la sentenza di appello), che avevano fatto ricorso alla GPA in Ucraina, dalle accuse di violazione delle legge 40 e di falso in atto pubblico perché avevano chiesto il riconoscimento in Italia del bambino nato all’estero, senza però specificare che era nato tramite una gravidanza surrogata. La storia, scrive Simone Valesini su Wired, riguarda infatti una coppia che, non potendo avere figli, nel 2014 si reca in Ucraina «dove un ovulo proveniente da una donatrice sconosciuta è stato inseminato con gli spermatozoi del marito, e poi impiantato nell’utero di una madre surrogata».

I giudici di terzo grado hanno assolto la coppia per il primo reato contestato perché, spiegano tra le altre cose nella sentenza, “è controversa [...] presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero, sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso”. Così se la “maternità surrogata” è praticata negli Stati dove è legale, non è perseguibile in Italia. Mentre per l’accusa di falso in atto pubblico, la Cassazione scrive che i coniugi sono innocenti perché hanno chiesto il riconoscimento di un documento emesso in maniera legittima in rispetto della normativa vigente nel paese di nascita del bambino.

L’importanza della sentenza della CEDU che ha condannato l’Italia

C’è un punto in comune non secondario che lega alcune di queste sentenze favorevoli, cioè «il fatto che, almeno in parte, il prodotto del parto sia riconducibile geneticamente ad uno dei membri della coppia committente», scrive Giovanni Berti de Marinisi, in uno studio che analizza criticamente l’ultima sentenza Paradiso Campanelli della CEDU, sopra citata. Per questo motivo «sotto tale profilo, quindi, appare riscontrarsi in Italia la tendenza a riconoscere – pur con le peculiarità dei singoli casi – la creazione di vincoli di filiazione fra il nato e la coppia committente nel caso sussista un vincolo genetico minimo fra gli stessi».

La sentenza ‘Paradisi – Campanelli’ della Cedu, invece, supera questa lettura perché riconosce l’esistenza di una vita famigliare tra i genitori committenti e il minore, pur non essendoci alcun tipo di legame biologico. Scrivono infatti i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo:

[...] la Corte ha il dovere di tenere conto dei legami famigliari de facto. A questo riguardo, essa osserva che i ricorrenti hanno passato con il minore le prime tappe importanti della sua giovane vita: sei mesi in Italia, a partire dal terzo mese di vita del minore. Prima di tale periodo, la ricorrente aveva già passato alcune settimane con lui in Russia. Anche se il periodo in quanto tale è relativamente breve, la Corte ritiene che i ricorrenti si siano comportati nei confronti del minore come dei genitori.

Lo Stato italiano ha presentato ricorso contro questa sentenza, che è stato accolto e a dicembre scorso si è tenuta davanti al Grande Chambre (la Grande Camera) della Cedu l’udienza di appello. Ora si aspetta la decisione che i giudici della Grande Camera prenderanno. In particolare, precisa la rivista Eurojus.it, la Corte «potrebbe offrire nuovi lumi sulla nozione di vita familiare, nonché sulla determinazione del superiore interesse del minore in casi di maternità surrogata (illegalmente) effettuata all’estero». La sentenza in arrivo avrà comunque un effetto importante sulla questione giuridica presente e futura riguardo la pratica della gestazione per altri.

Come si muove la politica italiana

Lo scorso marzo sono state avanzate due diverse proposte di legge di segno opposto sulla GPA (tra il 2013 e il 2016 il sito Openpolis ha contato 12 bozze di proposte di legge, di cui la metà punta a un divieto totale). La prima, presentata dalla ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, e dal ministro dell’Interno, Angelino Alfano, entrambi di Ncd, prevede all’articolo 1 che

Chiunque, in qualsiasi modo, organizza, pubblicizza, utilizza o ricorre alla surrogazione di maternità è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1,2 milioni a 2 milioni di euro.

Il testo, secondo i promotori, dovrebbe sostituire l'articolo 12 della legge 40, perché spiega il senatore di Area popolare (cioè Ncd insieme all’Udc), Nico D’Ascola: «L'utero in affitto è punito in Italia dalla legge 40. Ciononostante, questo è il punto, è un divieto eludibile, queste pratiche sono addirittura pubblicizzate. Sorge una questione giuridica semplice, non si può punire in Italia ciò che è commesso all'estero. Questo porta all'introduzione di una disposizione che renda punibile la violazione dell'articolo 12 della legge anche se commesso all'estero».

Di segno contrario è invece il disegno di legge presentato dall’Associazione Coscioni che punta a regolare il fenomeno e prevede, scrive Claudia Torrisi su Fanpage, che «l'accesso alla pratica dovrebbe essere consentito solo a donne che siano economicamente autosufficienti e che siano già mamme, mantenendo il divieto della commercializzazione – già previsto in Italia».

Al di là dei singoli disegni di legge, alla Camera, lo scorso 4 maggio c’è stato un voto contro la GPA, arrivato circa 6 mesi dopo la condanna della pratica da parte del Parlamento europeo. Sono state infatti approvate le mozioni del Partito Democratico e in parte quella di Area popolare, con indicazioni provenienti da altri documenti presentati da Forza Italia, M5s e Sinistra italiana che si pongono contro la GPA e per la protezione dei diritti dei bambini, in qualunque modo siano nati. Il compromesso raggiunto impegna il governo a farsi carico della questione con provvedimenti ad hoc.

Nonostante questo voto, la linea da seguire non sembra del tutto univoca. Ernesto Preziosi del Pd, ad esempio, ha così commentato l'accordo ottenuto: «Se è positivo che il Pd abbia detto sì alla mozione di Area Popolare in cui si condanna la 'pratica della maternità surrogata, che mina la vita umana della donna', e che vede usare il corpo e la funzione riproduttiva 'come una merce', dall’altro lato non si può che rilevare con disagio la difficoltà incontrata, all’interno del Pd, per una condanna della 'gestazione per altri'».

Come funziona all’estero

Nonostante sempre più persone ricorrano alla maternità surrogata nel mondo e siano tanti i paesi che consentono il trattamento a coppie eterosessuali e omosessuali o a single stranieri, non esistono regolamenti internazionali o standard minimi che gli Stati devono rispettare. Anche l’Unione europea ha un ruolo residuale perché i legislatori Ue hanno competenze molto limitate nel campo del diritto di famiglia.

L’assenza di un quadro giuridico comune fa sì che ogni nazione abbia leggi differenti e che, a seconda delle diverse norme vigenti, cambi la distinzione tra pratiche lecite e illecite, la definizione del nucleo familiare e i diversi tipi di coppia che possono accedere alla pratica (ad esempio solo in alcuni paesi è permessa agli omosessuali). Può accadere, così, che il riconoscimento di una paternità legale ottenuta, ad esempio, in California non abbia alcun valore in un altro Stato.

Alcuni paesi (Belgio, Olanda, Danimarca) chiedono la prova che almeno uno dei genitori abbia un legame genetico con il bambino (tramite il test del DNA), altri riconoscono la paternità legale anche in assenza di rapporto biologico, in molti casi è obbligatoria l’adozione.

Inoltre, in caso di accordi di maternità surrogata che coinvolgono persone di paesi diversi (ad esempio coppia francese e madre surrogata ucraina), il neonato rischia di ritrovarsi senza genitori legali e privo di nazionalità e cittadinanza, dal momento che la documentazione contenente la registrazione della nascita non è riconosciuta al di fuori del paese in cui è avvenuto il parto. Tale condizione è ancora più problematica quando il minore ha bisogno sia di passaporto sia di un visto per l'ingresso nel paese d'origine del genitore. Alcuni Stati hanno cercato di ridurre le difficili conseguenze di tali situazioni (Belgio, Irlanda e Regno Unito), altri, invece, si sono rifiutati di intervenire (Francia).

Anche le tipologie di maternità surrogata riconosciute variano da paese a paese. In alcuni la surrogazione è espressamente vietata: è questo il caso di Italia, Francia, Germania o Spagna. In altri, pur in assenza di una legislazione specifica, è accettata la gestazione per altri altruistica, che prevede un rimborso delle spese sostenute dalle donne per la gravidanza (Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Olanda).

Un numero esiguo (India, Thailandia, Russia, Ucraina) consente anche la maternità commerciale, che contempla cioè il pagamento di un compenso per la madre surrogata. Ci sono Stati, infine, che hanno leggi specifiche e regole molto chiare, come la Grecia, Israele, il Regno Unito. I costi sono alti e, anche in questo caso, variano da paese a paese: si va dai picchi di 130mila euro negli Stati Uniti ai 30mila di Grecia e Russia, ai 20mila euro dell’Ucraina e ai 15mila euro dell’India.

Proprio in India la pratica è legale dal 2002. Da fine ottobre 2015 però non è più consentita la maternità surrogata commerciale per le coppie di eterosessuali e omosessuali provenienti dall’estero. Anche la Thailandia, un altro paese verso il quale era molto consistente la pratica del cosiddetto “turismo della surrogazione”, ha introdotto delle restrizioni all’inizio di quest’anno. Lo scorso febbraio il governo ha approvato in via definitiva una legge che vieta agli stranieri di pagare le donne thailandesi per portare avanti gravidanze surrogate: la legge stabilisce pene fino a dieci anni di carcere per chi trasgredisce, vieta anche l’uso di intermediari e qualunque tipo di pubblicità e promozione della pratica.

Negli Usa le norme cambiano a seconda degli Stati: in alcuni la maternità surrogata è estesa a tutti, in altri solo alle coppie eterosessuali, in altri ancora è vietata in ogni sua forma. Dove la gestazione per altri è permessa, sul certificato di nascita (riconosciuto anche all’estero) è possibile scrivere il nome di entrambi i genitori senza dover avviare una procedura di adozione post-nascita.
Per quanto riguarda il riconoscimento della genitorialità è interessante il caso della California, che, nonostante numerosi tentativi di introdurre una regolamentazione, non ha mai codificato una legge ad hoc sulla surrogazione di maternità. Negli anni sono state le Corti californiane a dare un orientamento, tramite un’interpretazione estensiva delle nozioni di madre e padre contenute nell’Uniform Parentage Act. Solo 2012 l’Assemblea dello Stato della California ha introdotto un regolamento che ha preso spunto dalle migliori pratiche legali nonostante l’assenza di norme specifiche.

In generale, si può affermare che nei paesi dove ci sono leggi specifiche, le regole sono piuttosto ferree e sono garanzia di maggiore sicurezza nella selezione delle madri surrogate (scelte in base a parametri associati all’età, al reddito, a gravidanze pregresse, come in India e in Grecia) e nell’accompagnamento di tutto il percorso di surrogazione.

[Nella mappa ci sono quattro colori che rappresentano quattro tipi di legislazioni: in verde i paesi che consentono sia la maternità surrogata altruistica che commerciale, in blu gli Stati dove è riconosciuta la GPA altruistica, in rosso quelli dove è espressamente vietata ogni forma di surrogazione e infine in giallo i paesi che non hanno leggi specifiche e non prevedono nemmeno divieti]

Le voci delle madri surrogate

Nel dibattito pubblico sulla gestazione per altri un aspetto non molto affrontato è stato quello dell’esperienza in prima persona delle cosiddette “madri surrogate”. Per comprendere quali sono le motivazioni ed esperienze di chi ha scelto volutamente di condurre una gravidanza per altri è necessario infatti ascoltare direttamente la voce delle interessate. Anche di coloro che non hanno vissuto una scelta consapevole, ma inserite in un contesto privo di diritti.

Il Globe and Mail, quotidiano canadese, in un articolo (tradotto da Internazionale) riporta le testimonianze di alcune giovani donne canadesi che hanno deciso di portare avanti la GPA. Cari Lorman, di 32 anni, spiegando le ragioni che nel 2015 l’hanno spinta a questa scelta, dice di adorare di essere incinta: «avevo già un figlio e una figlia, perciò la nostra famiglia era al completo, ma volevo ancora avere dei bambini». La ragazza racconta inoltre che si è trattata di un’esperienza positiva (unica difficoltà per lei, i farmaci: «Prendere gli ormoni era la cosa che meno mi piaceva») e spiega che non si è mai sentita madre durante i 9 mesi:

Sono fiera di aver avuto la capacità e la forza d’animo di mettere al mondo una vita così bella. È stata la stessa sensazione che ho provato con i miei figli, ma senza il legame che si crea allevandoli ed educandoli. Quella bambina non era mia. [...] La cosa più importante da capire è che questi non sono figli nostri. Non sto dando via il mio bambino, sto portando in grembo il figlio di altre persone, alle quali lo restituirò quando sarà nato.

Sarah Jarvis (39 anni) invece ha ripetuto questa esperienza per quattro volte nella sua vita, di cui però solo una si è conclusa con un parto. Tutto nasce da un suo problema nell’avere un figlio che gli fa capire che «non tutti possono farlo». Nella sua esperienza la parte più difficile, spiega, è stata quella finanziaria perché «non ci devo rimettere e il tempo che mi prendo sottraendolo al lavoro deve essere coperto: così per me va bene. Basta solo andare in pari con le spese».
Inoltre, molti sono stati i momenti difficili: «quando sei incinta, il tuo corpo è sottoposto a molte restrizioni e poi ci sono tutte le visite mediche a cui devi andare. È molto faticoso». La parte più bella è stata quando, una volta partorito, si vedono le reazioni dei genitori committenti e la loro gioia, mentre «ricevono questa vita che io ho contribuito a creare». In tutte e tre le esperienze riportate dal quotidiano canadese persiste, anche dopo il parto, un legame tra la nuova famiglia e le donne che hanno portato avanti la gravidanza.

Aspetto, questo, presente in maniera particolare anche nella storia raccontata su Vice News Italia di Rachelle Nelson, donna californiana che ha portato avanti la GPA per due coppie gay italiane. Rachelle infatti quando viene intervistata si trova in Italia per far visita alla sue due nuove famiglie:

Dopo la nascita dei gemelli, Davide e Mirco hanno vissuto con i due bambini a casa di Rachelle - e di suo marito - per cinque settimane. Da loro hanno costruito un legame tra portatrice e genitori che loro stessi definiscono "raro": Rachelle si è resa disponibile per allattare i gemelli e ha organizzato il matrimonio di Davide e Mirco a Los Angeles — dove lei e il marito gli hanno fatto da testimoni.

Alla base di questa scelta, che non si basa sull’aspetto economico, è stato il desiderio «di aiutare una coppia impossibilitata ad avere figli a creare una famiglia».

Ma non sempre si costruisce questa armonia. È di inizio anno, ad esempio, il caso di Melissa Cook. Racconta il Washington Post che alla donna, californiana di 47 anni, sono stati impiantati tre embrioni per la fecondazione in vitro per portare avanti la gravidanza per un uomo (di cui è stato utilizzato lo sperma e le uova da una donatrice) in Georgia. Il problema è nato dopo che tutti e tre gli embrioni hanno attecchito con il risultato di un futuro parto trigemellare.

Appresa la notizia, l’uomo, dietro suggerimento di medici che gli avevano parlato di rischi medici legati alle nascite multiple (ma anche per un motivo economico, l’uomo infatti dice di non avere risorse finanziarie per crescere tre figli), chiede a Melissa di sottoporsi a una “riduzione selettiva” per eliminare uno degli embrioni. La donna, però, non accetta e si appella alla Suprema Corte di Los Angeles per far riconoscere i propri diritti (una volta partoriti però i bimbi vengono dati al padre committente, con cui Melissa è in causa): «Non considero più gli accordi di maternità surrogata favorevolmente come in passato. Ho una profonda empatia per gli uomini che vogliono figli. Tuttavia, ora penso che il concetto di base di questo tipo di accordi vada riesaminato e riconsiderato».

E questo, continua il quotidiano americano, è un dilemma che coinvolge le surrogate: «una donna che porta avanti la gravidanza di un bambino per un’altra persona rinuncia ai diritti sul proprio corpo?». Spiega infatti Katie O’Rielly su The Altantic che quando una donna accetta di portare avanti una gravidanza per altri, firma un contratto legalmente vincolante con i genitori committenti, in cui nella maggior parte dei casi sarà inclusa una clausola che riconosce a quest’ultimi di prendere una decisione nel caso di aborto.

Ed «è questo – dice Jes Stumpf, il direttore esecutivo di Vermont Surrogacy Network, alla giornalista – l’obiettivo principale del contratto di maternità surrogata. Per assicurarsi che, nel caso in cui si dovesse prendere una decisione su di un’interruzione di gravidanza, ognuno lo faccia con piena consapevolezza». Ma nonostante le questioni legali, avverte Elizabeth Reis, professoressa di genere e bioetica alla City University di New York, non esiste un modo di legiferare sulle reazioni emotive delle persone e quindi nessuno sa come si troverà nell’affrontare una richiesta di aborto.

In altre paesi dove la volontà della scelta si confonde con la necessità del guadagno per una vita migliore, è difficile anche riuscire a considerare i pro e i contro direttamente dalle voci delle madri surrogate. In India, ad esempio, scriveva Frederik Joelving sulla Reuters circa un anno fa, le donne che si prestano alla gestazione per altri non vengono sempre informate sui rischi legati al trasferimento di embrioni e inoltre sono per lo più povere e con bassa scolarizzazione: «i 3000 dollari o i 7000 dollari, che in genere guadagnano, possono significare un miglioramento di vita importante». Come infatti riporta Elenda De Estal in un reportage su Io Donna con quei soldi le donne puntano a un futuro migliore per i figli: «Per Geeta P. Ratur, questa è la seconda volta: con il denaro guadagnato finirà di pagare la casa che ha iniziato a costruire dopo aver dato alla luce due gemelli di una coppia indiana nel 2011. Bhavana Ashmu investirà nell’istruzione della figlia».

Nelle parole di una donna ucraina, Natasha, si legge invece una vera e propria rivendicazione di poter scegliere e utilizzare il proprio corpo come si vuole anche per ottenere soldi che possono aiutare a migliorare la propria situazione sociale. La donna, che è alla sua quarta gravidanza per altri, racconta come prima cosa che sa cosa significa non poter essere madre (ha una sorella nata sterile) e per questo aggiunge che si sente felice e serena nell’aiutare a mettere al mondo bambini per coppie che non possono averli. Mentre sul fatto di essere pagata per farlo dice chiaramente che «non c’è niente di male a farlo»:

Questi soldi servono per comprare una casa più grande in cui possa andare con la mia famiglia, con mio marito e mio figlio, gli unici amori della mia vita. Il mio corpo è fatto per procreare, perché non usarlo per aiutare la mia famiglia a vivere in condizioni migliori e al contempo rendere felice una coppia di genitori?

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Lo studio di Susan Golombok, studiosa che dal 1970 si occupa dei vari tipi di famiglia e autrice di Famiglie moderne: genitori e figli nelle nuove forme di famiglia fornisce infine un discorso più strutturato sulle reazioni ed emozioni di chi porta avanti una GPA, soffermandosi su casi di pentimento dopo aver dato ad altri il bambino partorito, su eventuali problemi psicologici a lungo termine e su come influisce l’esperienza della surrogazione sulle famiglie, sul partner e sugli eventuali figli.

La conclusione (criticata in parte da esponenti di associazioni pro vita per quanto riguarda la metodologia utilizzata) a cui giunge la studiosa è che la gestazione per altri «non è priva di ostacoli», ma che nonostante questo «i risultati dei pochi studi oggi esistenti sull’argomento indicano che le famiglie formate in questo modo funzionano generalmente bene. [...] Inoltre, pare che possano formarsi relazioni armoniose tra la famiglia della madre surrogata e la famiglia che essa contribuisce a creare».

Quello di cui però ancora non siamo a conoscenza, conclude Golombok, è «come queste relazioni si evolveranno nel tempo, e altro aspetto cruciale, che cosa proveranno per le proprie origini i bambini nati con gestazione di sostegno, quando diventeranno più grandi».

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