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CasaPound e l’ordinanza contro Facebook

13 Dicembre 2019 9 min lettura

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CasaPound e l’ordinanza contro Facebook

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Oscuramento della pagina FB di Casapound: il tribunale di Roma dà ragione a Facebook

Aggiornamento 28 dicembre 2022: Dopo tre anni si è concluso il primo grado relativo al caso dell'oscuramento della pagina Facebook di Casapound. A seguito di una sentenza cautelare che aveva imposto la riattivazione della pagina, alla fine il tribunale di Roma ha dato ragione a Facebook, riconoscendo il diritto di oscurare quella pagina perché l'istigazione all'odio sociale è in violazione dei diritti fondamentali della persona. In sostanza, e questo è un aspetto veramente importante, i diritti fondamentali vanno garantiti sempre, ma la libertà di espressione non è un diritto assoluto, per cui nessuno ha il diritto a dire tutto quello che vuole. In breve tutti i discorsi che finiscono per violare altri diritti fondamentali non devono essere tutelati. La libertà di espressione, quindi, va garantita solo fin quando l'opinione espressa non va a violare i diritti di altre persone. E qui è ovvio che l'istigazione all'odio sociale rientra perfettamente tra i discorsi che non devono essere tutelati.
In questo quadro, in conclusione, aveva ragione Facebook (ora Meta Platforms) a rimuovere le pagine di chi "diffonde odio".

Tra l'altro, aggiunge il tribunale, Facebook non solo aveva il diritto di oscurare la pagina, ma addirittura il dovere in quanto diversamente avrebbe finito per rispondere dei contenuti che sono in violazione delle norme europee (Codice per la regolamentazione dell'hate speech e altre norme europee).

 

Aggiornamento 25 febbraio 2020: il tribunale di Roma respinge il ricorso di Forza Nuova

Il tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Forza Nuova contro la decisione di Facebook dello scorso anno di chiudere il loro profilo (contemporaneamente era stato chiuso anche quello di CasaPound ed altre organizzazioni similari) per violazione dei termini di servizio (qui articolo di Repubblica). Sia Forza Nuova che Casapound avevano impugnato la decisione del social dinanzi al giudice, in quanto ritenuta una forma di censura contro partiti e associazioni politiche, invocando quindi la libertà di espressione. Il tribunale alla fine ha dato ragione a Facebook.

Dalla motivazione del giudice si possono ricavare due elementi. Il primo aspetto riguarda il rapporto tra utenti (e quindi anche l’associazione ricorrente) e Facebook che viene descritto in termini contrattualistici (privatistici). Il rapporto tra un utente (qualsiasi utente) e Facebook è retto dal “contratto” che le parti stipulano e che si impegno a rispettare. All’interno del contratto è esplicitato il diritto di Facebook Ireland di rimuovere i contenuti (e i profili) degli utenti che non rispettano tali termini, tra i quali i contenuti dannosi e di hate speech. Il tribunale, quindi, conclude che “Facebook aveva in realtà il dovere giuridico di risolvere i contratti, essendo evidente che il richiamarsi agli ideali del fascismo in numerosissime iniziative pubbliche e pubbliche manifestazioni vale a qualificare Forza Nuova come “organizzazione d’odio” secondo le condizioni contrattuali e gli Standard della Community sopra riportati”.

La prospettiva “privatistica”, ad esempio, è stata abbracciata di recente dal tribunale di Siena che ritiene che le decisioni in merito devono essere prese esclusivamente sulla base del contratto di servizio (privato appunto).

In tal senso, però, se sembrerebbe superato il discorso, accennato nell’ordinanza cautelare relativa a Casapound (spiegata nell’articolo qui sotto) sul fatto se Facebook sia una sorta di forum pubblico e quindi non regolabile esclusivamente in base al contratto privatistico tra social e utente, questo aspetto è comunque ampiamente considerato dal giudice che cita più volte la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, apparendo aderire alla tesi che anche un contratto privatistico non può essere in contrasto con i valori fondamentali delle Convenzioni internazionali (tra i quali vi è la libertà di espressione, richiamata dal partito politico). In particolare il giudice menziona "gli obblighi di sorveglianza derivanti dalla speciale posizione di Facebook e dalla sua adesione al codice di condotta della Commissione Europea".

E qui veniamo al secondo aspetto, che risulta una condanna piuttosto esplicita dei fini dell’organizzazione politica di destra, che vengono bollati dal giudice come contrastanti con i valori fondamentali della Convenzione dei diritti dell’Uomo (nel provvedimento vi sono circa 20 pagine di esempi di post costituenti hate speech e di iniziative discriminatorie), organizzazione che utilizza il diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera e allo spirito della Convenzione: “I predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione”, chiosa il tribunale.

Insomma, secondo il giudice la libertà di espressione è un valore fondamentale che deve essere rispettato anche da Facebook nel regolamentare il social network, ma nel contempo non è senza limiti, e le opinioni vanno tutelate e rispettate solo fin quando non si pongono in contrasto coi principi fondamentali democratici. Le opinioni che mirano a sovvertire la democrazia o a cancellare la libertà di manifestazione del pensiero, i discorsi ostili e discriminatori, non sono tutelabili in base alla libertà di espressione.

 

Facebook ha deciso di fare reclamo contro l'ordinanza del Tribunale di Roma

Aggiornamento 27/12/2019: Si legge in una nota ufficiale: “Non vogliamo che le persone o i gruppi che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono utilizzino i nostri servizi, non importa di chi si tratti. Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose che vieta a coloro che sono impegnati in “odio organizzato" di utilizzare i nostri servizi. Partiti politici e candidati, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Ci sono prove concrete che CasaPound sia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentato reclamo contro l’ordinanza del Tribunale di Roma".

 

Nella giornata di ieri è stata resa pubblica l'ordinanza del Tribunale di Roma (qui stralci del provvedimento) in relazione all'oscuramento del profilo Facebook dell'associazione di promozione sociale Casapound Italia. In merito, premettendo che non abbiamo tutti gli atti del procedimento, e quindi qualsiasi valutazione deve essere presa col beneficio di inventario, alcune considerazioni possono essere fatte.

Innanzitutto si tratta di un provvedimento cautelare, un'ordinanza anticipatoria rispetto al procedimento vero e proprio. Cioè, semplificando, il giudice procedente in questa fase si limita a dare una valutazione sommaria degli elementi portati in giudizio al solo fine di stabilire se nel tempo necessario per giungere alla decisione definitiva (sul merito) l'oscuramento del profilo dell'associazione politica può ritenersi opportuno o meno. In sostanza è un provvedimento transitorio che ben potrebbe essere ribaltato nel corso del giudizio. In tal senso trarne principi generali è solo un azzardo.

Inoltre, non dobbiamo mai perdere di vista il caso concreto nel quale si cala il provvedimento. Si tratta di una "risposta" del giudice ad una specifica "domanda", e quindi la risposta è circoscritta all'ambito ristretto della domanda. In tal senso a maggior ragione non sono estraibili principi generali. Il provvedimento è strettamente legato al caso concreto. Tanto per fare un esempio, si è evidenziato che il giudice fa riferimento all'art. 49 della Costituzione per pervenire alla sua decisione, cioè alla norma che sancisce il diritto per i cittadini ad associarsi politicamente. Domandarsi se analogo provvedimento potrebbe essere emesso per un singolo cittadino, e quindi in base alla più ampia libertà di espressione, non ha molto senso, perché non è un caso che il giudice ha preso in considerazione. Non possiamo, quindi, sostenere né che il giudice avrebbe deciso alla stesso modo né che avrebbe deciso in maniera opposta.

Un aspetto rilevante, invece, è dato dalla valutazione del giudice sulla piattaforma online Facebook. Il giudicante, infatti, sembra propendere per l'idea che Facebook non è un mero privato che può fare quello che gli pare senza rendere conto a nessuno sui suoi server, quanto piuttosto una sorta di "forum pubblico". In tale direzione, in realtà, ci sono già svariate pronunce in particolare negli Usa. La Suprema Corte americana definisce i social media come “le moderne piazze pubbliche” (v. Packingham v. North Carolina). In tale ottica è pacifico che i diritti fondamentali devono essere protetti anche sui social media.

Leggi anche >> Un politico può “bloccare” i cittadini sui social media?

In realtà già una Risoluzione dell'ONU del 2012 e una Raccomandazione del Parlamento dell'Unione europea del 2009, sostengono che i diritti devono essere garantiti allo stesso modo sia offline che online. Internet, per capirci, è solo un mezzo, un media, come lo è la stampa e la televisione. Sulla base di tale orientamento negli Usa alcuni giudici sono pervenuti alla conclusione che un politico non può bloccare un cittadino sul suo profilo, nel momento in cui quel profilo è utilizzato a fini istituzionali (in senso sostanziale, non formale, quindi non è necessario che sia il profilo ufficiale del politico). Questo ci porta alla considerazione che occorre distinguere all'interno dello stesso social media a seconda delle condizioni. Cioè occorre valutare i singoli profili, e distinguere in base alla persone e alla loro "qualità". Il discorso politico, per capirci, è essenziale per la democrazia, sia nel senso che il politico deve poter raggiungere i cittadini, sia nel senso che i cittadini devono poter leggere (ascoltare) il politico, volendo, per poter verificare il suo operato. Ed eventualmente criticarlo.

In tale prospettiva la decisione del tribunale di Roma appare sensata nel momento in cui sembra sostenere che la presenza su Facebook per un partito (o associazione) politico può essere necessaria proprio al fine di poter raggiungere i cittadini. Alla base sembrerebbe esserci l'assunto che Facebook al momento è un media molto importante, per cui se non sei su Facebook la tua "capacità" viene menomata. In realtà questo aspetto sarebbe da approfondire, visto che non è l'unico media, ma è indubbio che Facebook ormai ha assunto una posizione semimonopolistica nel settore dei social media.

Allo stato non ha molto senso interrogarsi su questioni ulteriori rispetto a quella analizzata dal giudice. Cioè se una decisione del genere sia applicabile a altri social media, o addirittura ad altre piattaforme del web, o anche se sia applicabile ad altri media (es. giornali). In merito ai giornali, però, si può azzardare una risposta negativa considerato che i giornali al giorno d'oggi sono sempre meno letti e sono molti. In sostanza nel campo editoriale si può sostenere che esiste pluralismo (che non necessariamente coincide con affidabilità), cosa che nel campo dei social media non appare. Un discorso diverso forse si dovrebbe fare con le televisioni, ma non era un problema posto all'attenzione del giudice.

In tale quadro, quindi, il giudice perviene alla conclusione che Facebook, nel rapporto coi suoi utenti, deve comunque rispettare i diritti fondamentali dei cittadini nonché le norme ordinamentali. Ma anche qui dobbiamo fare bene attenzione a non astrarre principi generali ulteriori rispetto a questo, che è ormai acquisito. E qui entriamo nel merito del provvedimento.

Sintetizzando il provvedimento del giudice si limita, essendo appunto una fase cautelare, a quanto segue. Il giudice, premessa la valutazione, come sopra descritta, di Facebook, rileva che il social ha oscurato il profilo dell'associazione politica sulla base di una serie di "comportamenti antidemocratici". Però, aggiunge, non risulta evidente che tali comportamenti, da una lettura sommaria delle carte, si possano ascrivere all'associazione politica, quanto piuttosto si tratterebbe di comportamenti posti in essere da singole persone aderenti al movimento. In tal senso, non risultando evidente una responsabilità dell'associazione rispetto a tali comportamenti, il giudice non può che ordinare il ripristino della pagina Facebook dell'associazione in attesa della fase a "cognizione piena", la fase di merito, dove le parti cercheranno di dimostrare le loro posizioni. All'esito potrebbe anche essere ribaltato del tutto il provvedimento cautelare.

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Un'ultima considerazione che si può fare, è che leggendo tra le righe sembrerebbe che il giudice sostenga che un'associazione politica abbia maggior peso rispetto al singolo cittadino. E quindi un cittadino potrebbe non ottenere il ripristino del profilo oscurato. Ma in realtà questo potrebbe semplicemente dipendere dal fatto che il singolo cittadino è il diretto responsabile del comportamento in violazione delle norme, laddove è decisamente più complicato dimostrare la responsabilità dell'associazione per i comportamenti degli aderenti.

In conclusione, al momento non ha ancora vinto nessuno, ma occorrerà attendere l'esito del procedimento. Intanto, la pagina CasaPound Italia è tornata attiva. Contattato da Valigia Blu, Facebook ha cosi commentato: "Abbiamo rispettato l'ordinanza del tribunale e ripristinato la Pagina e il Profilo in questione. Stiamo esaminando la decisione e valutando le opzioni disponibili".

Foto in anteprima via il Fatto quotidiano

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