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Diffamazione approvata alla Camera: passi in avanti e criticità

25 Giugno 2015 7 min lettura

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Diffamazione approvata alla Camera: passi in avanti e criticità

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Il 24 giugno il testo del disegno di legge di riforma della normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa è stato approvato alla Camera con 295 sì, 3 no e 116 astenuti (pagina della Camera col dettaglio della votazione e pagina di OpenParlamento con la sintesi del voto).
Il testo era già stato approvato alla Camera, ma poi aveva subito modifiche al Senato, e quindi è tornato di nuovo alla Camera. Avendo subito ulteriori modifiche dovrà tornare nuovamente al Senato per l'approvazione definitiva.

Estensione della legge stampa all'online
Il testo prevede che le norme della legge sulla stampa siano applicabili anche alle testate giornalistiche online registrate presso le cancellerie dei tribunali (registro stampa).

Niente di nuovo sotto questo profilo, l'allineamento delle norme relative alla stampa cartacea con la stampa online è già avvenuto, limitatamente, come da giurisprudenza della Suprema Corte, alle testate registrate online. La riforma ne prende atto. Meritorio è che sia stata soppressa la norma che estendeva gli obblighi della rettifica anche ai blog e ai siti non costituenti testata registrata.

Rettifica senza commento
Le persone alle quali siano stati attribuiti atti o affermazioni e che si ritengano lesi nella loro dignità, onore o reputazione da tale attribuzione, entro 48 ore possono ottenere la pubblicazione di una loro dichiarazione (rettifica), senza alcuna possibilità di replica per il giornalista. Le rettifiche dovranno essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione.

La rettifica rimane tratteggiata come un diritto di replica assoluto e non commentabile, in tal modo il soggetto presunto leso (a suo giudizio) finisce per avere sempre l'ultima parola su tutto ciò che gli concerne.

Non punibilità in caso di rettifica
L'autore dell'offesa e il direttore responsabile non sono responsabili penalmente in caso di pubblicazione della rettifica, ma comunque rimane il diritto al risarcimento del danno cagionato prima del verificarsi della causa di non punibilità (il danno sarà decisamente ridotto, e il giudice sicuramente terrà conto dell'effetto della pubblicazione della smentita).
L'autore sarà non punibile anche se ha chiesto la pubblicazione della rettifica ma questa non è stata pubblicata (es. per rifiuto dell'editore).

Niente carcere per la diffamazione
Il carcere per la diffamazione a mezzo stampa è stato eliminato (e anche per la diffamazione semplice), e sostituito con una sanzione pecuniaria da 5mila a 10mila euro. Nel caso di attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la sanzione può arrivare fino a 50mila euro. In caso di recidiva si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste appaiono inefficaci per i grandi gruppi industriali, ma decisamente eccessive sia per un giornalista freelance che per l'informazione indipendente e le piccole testate online, costituendo una forma di dissuasione dall'esercizio dell'attività giornalistica senza copertura (e controllo) di un editore.

Il giudice, nel quantificare il danno da diffamazione, deve tenere conto di alcuni parametri, quali: diffusione quantitativa e rilevanza del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; gravità dell'offesa; effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.
La norma potrà consentire differenziazioni tra grandi e piccoli editori, ma nel contempo può finire per svantaggiare le testate online, visto che generalmente un giornale online ha una diffusione maggiore di quello cartaceo, dovuta alla persistenza degli articoli online.

L'azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.
Questa norma mira a limitare temporalmente la “spada di damocle” che si ritrova il giornalista, soggetto per anni (oggi 5) al rischio di poter subire un'azione giudiziaria per un articolo.

Competenza territoriale
In caso di diffamazione online, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

Si tratta dell'applicazione del criterio di cui all'ordinanza 6591/2002 della Cassazione, che fissa come foro competente quello dove si verificano gli effetti dannosi dell'offesa alla reputazione (luogo dove avviene il danno conseguenza, correlato all'ambiente economico e sociale nel quale vive l'offeso).

Direttore responsabile risponde a titolo di colpa
La norma stabilisce che il direttore, anche online, risponde se la diffamazione (o altro delitto) è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Querele temerarie
In caso di assoluzione del giornalista per non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il querelante deve pagare le spese e i danni.
In caso di temerarietà della querela, oppure in sede civile in caso di “malafede e alla colpa grave”, il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro da versare alla cassa delle ammende, ed anche una condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata tenendo conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.
Ma questo solo se si accerta la temerarietà della querela. Ciò vuol dire che deve risultare che il querelante aveva coscienza dell'infondatezza della domanda oppure che è stato carente nell'acquisizione di tale coscienza. Chi frequenta le aule di tribunale sa che le condanne per lite temeraria sono casi davvero rari.
Comunque sul punto della responsabilità per lite temeraria il Governo ritiene che sia necessario occuparsene in altro ambito, in maniera più organica.

Segreto sulle fonti
Prevista l'estensione della possibilità di opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti anche al giornalista pubblicista, non solo il professionista.

Nel tutelare la libertà di espressione, l'art 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo include anche il diritto di cercare le fonti delle notizie, e quindi il privilegio del giornalista di non rivelare le fonti è condizione essenziale per l'esercizio della libertà di informazione. Nella raccomandazione n. 1950 del 2011 il Consiglio d'Europa ha chiesto agli Stati di prevedere il diritto del giornalista a non rivelare le fonti ammettendo deroghe solo in casi eccezionali e motivati, e in relazione ad uno specifico interesse pubblico di vitale importanza.

Norma Salva Giornalisti
Approvato un emendamento per tutelare i giornalisti e i direttori delle testate fallite se chiamati a rispondere di un risarcimento quando la società editoriale è fallita, facendo seguire al risarcimento la stessa procedura dei fallimenti. La proposta qualifica come privilegiato il credito, nei confronti della testata giornalistica fallita, di colui che in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da diffamazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.

Norme soppresse
È stata invece soppressa la norma sul diritto all'oblio, che prevedeva il diritto di “chiedere” (!) l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca (quindi anche per siti, blog, aggregatori di notizie, social network, ecc...), dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
La norma era inutile in quanto già l'attuale normativa in materia di privacy prevede il diritto di ottenere la rimozione di dati personali in violazione di legge. E comunque non ha molto senso inserire una norma sulla privacy (lesione alla identità personale) in un disegno di legge sulla diffamazione (lesione alla reputazione).

Soppressa anche la norma in base alla quale il direttore risponde degli “scritti e diffusioni” non firmati, che avrebbe potuto portate il direttore del giornale a rispondere anche dei commenti dei lettori (che si possono ritenere diffusi dalla redazione).

Cancellata anche l'estensione dell'obbligo di rettifica anche ai blog e siti non costituenti testata editoriale.

Osservazioni
Il disegno di legge, pur apportando delle modifiche sicuramente meritorie al settore (eliminazione del carcere, non punibilità in caso di rettifica), è riuscito comunque a coagulare innumerevoli critiche.

In merito all'eliminazione del carcere si continua a discuterne in maniera semplicistica e non conforme a quanto asserito nelle sede istituzionali europee ed internazionali. L’Alta Corte di Strasburgo, ad esempio, ha sostenuto che il carcere, ove previsto negli ordinamenti interni nei casi di diffamazione, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che, a sua volta, ha il diritto di ricevere informazioni. Ma nel contempo ha precisato che anche multe elevate (in rapporto alle condizioni finanziarie) possono avere il medesimo effetto deterrente sulla libertà di informare.
Quindi dovremmo abolire anche le pene pecuniarie? No, altrimenti avremmo legittimato il diritto ad infangare il prossimo.

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, invece, puntualizza che “il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è protetto a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni “affidabili e precise” nel rispetto dell’etica giornalistica, e cioè nel rispetto dei “doveri e delle responsabilità” di cui al par. 2 dell’art. 10 CEDU, specie quando sia in gioco la reputazione di altri individui” (sentenza Riolo c. Italia).
La Corte europea si limita a considerare che l'effetto deterrente del carcere è giustificabile solo in casi davvero eccezionali (es. quando il giornalista incita alla violenza e all'odio) e comunque qualsiasi tipo di sanzione per la diffamazione a mezzo stampa (ricordiamo che la Corte europea non fa riferimento al giornalismo professionista ma all'attività giornalistica in generale) deve rispettare la proporzione tra i diritti in contrapposizione, cioè la libertà di espressione e di informazione e i suoi limiti quali il diritto alla reputazione e alla privacy. Non è, quindi, un problema di “carcere si, carcere no”, ma una questione di corretto bilanciamento tra diritti.

Per quanto riguarda la rettifica, non dimentichiamo che la Corte dei diritti dell'uomo (sentenza 43206/07 del 2012) si è pronunciata (nel caso specifico si trattava della normativa polacca), censurando l’automatismo dell’obbligo di rettifica legato all’insindacabile giudizio del soggetto presunto leso anche in assenza di violazione di norme. I giudici nazionali, dice la Corte, devono contemperare i diritti in gioco e verificare che la rettifica non comprima la libertà di espressione. Contrapporre e mettere sullo stesso piano un articolo giornalistico di interesse pubblico e la mera opinione soggettiva del soggetto che si ritiene leso, imponendo la pubblicazione di quest'ultima a prescindere di qualsiasi valutazione, può essere lesivo del diritto ad informare l'opinione pubblica, in quanto la rettifica così configurata perde il suo carattere di eccezionalità (necessario in quanto restrizione alla libertà di informazione) e finisce per essere in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo.

Il disegno di legge nel complesso prosegue la sua danza tra i due rami del Parlamento, con lievi modifiche che lasciano però inalterato l'impianto originale, ancora poco conforme ai binari tracciati da tempo dagli organismi europei ed internazionali.

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