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Diciamo No alla Legge Bavaglio non solo all’ammazza-blog

29 Settembre 2011 6 min lettura

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Diciamo No alla Legge Bavaglio non solo all’ammazza-blog

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Emendamenti, no grazie! È questo quello che abbiamo concluso dopo una lunga e tormentata discussione. Non si tratta, sia chiaro, di una posizione di mero principio per distinguersi nell’ambito di una protesta, quanto piuttosto di una sofferta ma ragionata decisione. Per comprendere quanto sia costato pervenire ad una posizione simile, si deve chiarire fin da subito che gli emendamenti riguardanti il comma 29 e proposti da vari esponenti politici in altre situazioni sarebbero stati opportunamente appoggiati, anche se in realtà un distinguo va fatto.

Il primo gruppo di sei emendamenti di modifica del comma 29 della legge di riforma delle intercettazioni, va nel senso di limitare l'applicabilità della rettifica ai soli giornali online, e tale intendimento è sicuramente legittimo. Se la rettifica è istituto rivolto ai giornali cartacei non si vede per quale motivo non possa essere invocata per i corrispondenti siti online.
Uno degli emendamenti (il 950, di Cassinelli, Palmieri, Scandroglio, Barbareschi) si inserisce in una prospettiva completamente divergente rispetto agli altri, rendendo anche incomprensibile il raggruppamento con i primi sei, come se avessero tutti la stessa ratio.
L'emendamento 950, infatti, a differenza degli altri non distingue affatto tra informazione professionale e non professionale: invoca la rettifica per tutti i “siti informatici” anche non costituenti giornali online, addirittura sostituendo siti informatici con “contenuti diffusi sulla rete internet”, così realizzando una potenziale estensione a tutto ciò che viene immesso in rete.
L'unica concessione è data dall'allungamento dei tempi della rettifica, due giorni giornali online, mentre per tutti gli altri contenuti digitali viene portato a 10 giorni.
Il problema del comma 29 non è dato tanto dai tempi della rettifica, quanto piuttosto dall’indebita e burocratica parificazione (anche se parziale) tra stampa in rete, laddove tale parificazione è stata a più riprese disconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione (ad es. sentenza 10535 del 2008 e 35511 del 2010).

Chiarito ciò, va rilevato che la semplice proposizione di sei emendamenti tendenti a limitare l'applicabilità del comma 29 ai soli giornali online di per sé già contraddice una eventuale interpretazione sistematica del suddetto comma. Infatti, si è pur detto che la particolare collocazione della norma, la quale di fatto va a modificare un articolo della legge sulla stampa, sarebbe argomento sufficiente per limitarne l'applicabilità ai giornali online. Ma se così fosse non avrebbe alcun senso l’affannarsi di alcuni politici nel modificare quella norma al fine di limitarne la portata nel senso che già sarebbe ricavabile dà un'interpretazione sistematica della stessa.

A riguardo va detto che la prima versione del comma 29 recitava “siti informatici” e basta, e proprio come per impedire una possibile interpretazione sistematica, lo scorso anno la Camera modificò la norma aggiungendo l'inciso “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. Se nella categoria siti informatici sono compresi anche i giornali online, appare evidente che tale categoria deve essere più ampia, comprendendo anche qualcosa di più rispetto ai soli giornali online.
Ci permettiamo infine un'ultima osservazione. Qui nessuno ha intenzione di fare del catastrofismo giudiziario, del resto abbiamo cercato di evitare il più possibile, a parte i titoli che devono essere necessariamente sintetici, l’indicazione di “ammazza blog”, come pure è ormai comunemente conosciuto il comma 29. È ovvio che il comma 29 non ammazzerà la rete, però è importante capire bene quali sono (o potrebbero essere) i risvolti pratici in particolare l'imposizione sul nostro blog personale dell'opinione altrui, anche palesemente falsa, in assenza di qualsivoglia illecito da parte nostra, solo perché il soggetto citato nel nostro articolo ritiene a suo insindacabile giudizio di essere stato leso nella sua reputazione.
A tale proposito risulta illuminante una pronuncia della Pretura di Milano del 26/5/86: “L’istituto della rettifica disciplinato dall’art. 42 legge 416/1981 (NB. norma che modificò l’art. 8 della legge sulla stampa) riconosce, a chi soggettivamente si ritenga leso da un’informazione non rispondente a realtà, il diritto ad ottenere la pubblicazione della “propria verità”, garantendo così una dialettica nell’ambito del sistema di informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell’esattezza della notizia originaria”. E con la sentenza n. 10690 del 24 aprile 2008, la Suprema Corte ha precisato che “l’esercizio del diritto di rettifica… è riservato... alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica…”. Stiamo parlando di un istituto che ha la sua ragione di essere nella disparità tra un giornale oppure un telegiornale e il singolo privato cittadino, disparità che non esiste affatto tra, ad esempio, un politico che pretende la rettifica dal blog di un singolo privato cittadino!
Si tratta, quindi, dell'ennesimo tentativo di privatizzazione della tutela di interessi personali con ovvia possibilità di abusi e strumentalizzazioni. Allo stato, ovviamente, non è dato sapere quante saranno le richieste di rettifica, dopo l'approvazione di questa norma, ma conviene porsi fin da adesso una domanda: voi che avete un blog, voi che fate informazione in rete, anche, anzi soprattutto se non siete giornalisti, se qualcuno vi chiedesse di rettificare un articolo vero e documentato, con una rettifica basata solo su dati palesemente falsi, rischiereste per questo una multa fino a 12.500 euro? 
Perciò, nonostante la bontà degli emendamenti sopra ricordati, i quali in altre circostanze sarebbero stati appoggiati senza alcun ripensamento, la nostra posizione in merito non può che essere quella di rifiutare categoricamente una qualsiasi modifica al famigerato comma 29.
Non dobbiamo, infatti, perdere di vista il quadro generale focalizzandoci solo su quello che, pur importante, è solo un particolare, laddove il quadro generale è dato dalla legge di riforma delle intercettazioni.
Anche semplicemente discutere di una modifica del comma 29 vuol dire premettere l'accettazione dell'approvazione della legge di riforma che introdurrà pesanti limitazione non solo all'attività di indagine della magistratura ma anche a quella di informazione dei giornalisti. 
Che senso avrebbe difendere la libertà di manifestazione del pensiero del cittadino in rete, modificando il comma 29 in modo da consentire il dialogo e la possibilità di espressione della propria opinione in merito agli avvenimenti politici del giorno, quando di quegli avvenimenti non si potrà sapere praticamente quasi nulla? Come si può seriamente ritenere libero un cittadino di partecipare alla vita politica se di quella vita politica ne avrà una conoscenza soltanto parziale? Come si potrà esercitare la sovranità popolare, se il popolo non sarà correttamente informato delle vicende che toccano la sua classe politica?
E non sembri eccessivo un richiamo alla sovranità popolare, in quanto è la stessa Suprema Corte che con la sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010, afferma: “intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente ‘sovrano’ in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico”.
In conclusione, la priorità non è correggere il comma 29 bensì contrastare, e con forza, il disegno di legge di riforma delle intercettazioni. Una proposta di legge che addirittura si porrebbe in contrasto con le sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, la quale ha più volte ribadito (sentenza del 7 giugno 2007, ricorso n. 1914/02, affare Dupuis) che l’importanza a fini pubblici di una vicenda rende del tutto legittima la pubblicazione anche di notizie coperte dal segreto, sancendo la prevalenza della libertà di stampa sul diritto alla privacy delle persone note come i politici e gli uomini di Stato.
Ecco perché, a seguito di una profonda, sofferta ma ragionata discussione, siamo convinti di dover dire no agli emendamenti del comma 29. Emendamenti no grazie, ma soprattutto bavaglio no grazie!
Bruno Saetta
@valigia blu - riproduzione consigliata

 

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