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L’alternanza scuola-lavoro va ripensata e la sicurezza deve essere la priorità

23 Gennaio 2023 13 min lettura

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L’alternanza scuola-lavoro va ripensata e la sicurezza deve essere la priorità

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Il 22 gennaio è stato l’anniversario della morte del giovane Lorenzo Parelli, avvenuta l’ultimo giorno del tirocinio in fabbrica svolto durante il quarto anno del corso di meccanica industriale, nel percorso duale del Centro di Formazione Professionale del Bearzi di Udine.

Proprio in questi giorni il Governo Meloni sta affrontando la questione della cosiddetta alternanza scuola lavoro, tornata attuale dopo la drammatica morte di Giuliano De Seta, avvenuta a settembre, e le polemiche seguite sul mancato indennizzo da parte dell’Inail.

Da mesi gli studenti di tutta Italia protestano contro le norme che prevedono periodi di stage gratuito presso le aziende e, in particolare, chiedono l’abolizione dei PCTO (Percorsi per la Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e recentemente hanno sferrato un durissimo attacco al Ministro Valditara.

Non affronteremo qui il tema del mancato indennizzo alla famiglia da parte dell’Inail, limitandoci a sottolineare come questo non sia accaduto in conseguenza della condizione di studente/stagista del deceduto, ma in applicazione delle norme che valgono per tutti i lavoratori soggetti al regime di assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La famiglia dello studente avrà comunque diritto alle altre forme di risarcimento previste in caso di responsabilità per morte sul lavoro che emergeranno dal processo.

La legge, a detta del Governo, verrà cambiata.

Vale la pena, invece, soffermarsi su quella che viene comunemente, in maniera molto imprecisa, chiamata “alternanza scuola lavoro”.

La formazione professionale e l'alternanza scuola-lavoro

Va premesso, purtroppo, che il sistema dell’informazione in Italia contribuisce in maniera drammatica alla disinformazione sul tema e che quasi sempre sulle agenzie di stampa, giornali e TV si parla di “alternanza scuola lavoro” in maniera indistinta, senza distinguere tra i sistemi attualmente in vigore.

In Italia, infatti, esistono due sistemi molto diversi tra loro che prevedono la partecipazione degli studenti a stage e tirocini presso le aziende, uno relativo alla formazione professionale, l’altro che riguarda gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi.

Una volta terminato il 1° ciclo di istruzione (con il diploma di terza media o, più precisamente, scuola secondaria di primo grado), infatti, si può assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP).

Quando parliamo di obbligo di istruzione, lo ricordiamo, il riferimento è alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che ha stabilito che “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età“. 

Una volta terminata la terza media, quindi, il percorso formativo si biforca e gli studenti devono scegliere se intraprendere la strada che porta al diploma di scuola superiore o quella, di durata triennale e quadriennale, finalizzata al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali

Si tratta di due strade distinte, oltre che per la finalità, sia per quanto riguarda la natura degli enti che erogano i servizi (Licei e Istituti tecnici da un lato, Centri e Istituti di Formazione Professionale dall’altro), sia per la competenza legislativa in materia (Stato e Regioni in maniera concorrente per il sistema di istruzione, competenza esclusiva delle Regioni per il sistema di formazione professionale).

Le qualifiche e i diplomi professionali fanno riferimento, rispettivamente, al terzo e quarto livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF) e del Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ).

Dal 2015, inoltre, è in vigore il cosiddetto Sistema Duale, che, secondo il sito ufficiale del Ministero del Lavoro, costituisce una una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso una impresa/organizzazione), realizzata attraverso tre strumenti:

  • l’alternanza rafforzata, ovvero una metodologia didattica - prevista nell’ambito del secondo ciclo di istruzione, resa obbligatoria in ogni istituzione formativa e tipologia di percorso - con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
  • l’impresa formativa simulata, ovvero delle modalità di realizzazione dell'alternanza, attuata mediante la realizzazione di un'azienda virtuale che fa riferimento ad un'azienda reale (cd. azienda tutor o madrina). Anche questa modalità formativa prevede periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
  • l’apprendistato di primo livello (o cd. apprendistato formativo/duale ex art. 43 D. Lgs. 81/2015) che (sempre secondo il sito ufficiale del Ministero) costituisce la forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente - da un lato - il conseguimento di un titolo di studio e - dall'altro - di maturare un'esperienza professionale diretta.

La cosiddetta Alternanza Scuola Lavoro, che dal 2019 è stata ridenominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (PCTO), infine, è una modalità di apprendimento introdotta in via sperimentale e facoltativa nel 2003 e resa obbligatoria nel 2015 per gli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di tutti gli indirizzi e prevede che un certo numero di ore (dopo l’ultima riforma, minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali; tale minimo può essere incrementato dai singoli istituti scolastici) siano dedicate all’apprendimento di competenze trasversali attraverso percorsi curriculari integrati da svolgersi in contesti organizzativi e professionali (presso Enti, Associazioni ed Imprese), in aula, in laboratorio o in forme simulate. Lo svolgimento dei PCTO è necessario per essere ammessi agli esami di maturità.

Due delle tre tragiche morti avvenute nel 2022, quella di Giuseppe Lenoci (16 anni) e quella di Lorenzo Parelli (18 anni), non hanno a che fare con i PCTO, ma con la formazione professionale. La terza morte, quella di Giuliano De Seta (18 anni), è avvenuta durante la partecipazione del ragazzo a un PCTO (anche se sul sito dell’Istituto Tecnico che frequentava non è possibile reperire nessuna notizia ufficiale in merito).

Ciò, naturalmente, non toglie nulla alla inaccettabilità e alla assurdità degli eventi, ma distinguere i contesti in cui sono avvenute le tragedie serve a inquadrare correttamente il rapporto tra scuola, formazione professionale e lavoro, cosa necessaria se si vuole partecipare con cognizione di causa al dibattito sul futuro dell’istruzione secondaria e della formazione professionale, senza tralasciare l’intreccio inevitabile con il tema della sicurezza sul lavoro, di cui ci siamo già occupati in passato e tenendo conto che purtroppo anche nel 2022 è stata superata la soglia dei 1000 morti (dato al ribasso, come vedremo in seguito).

Se è legittimo e, anzi, doveroso interrogarsi sull’opportunità e sulle modalità di inserimento di esperienze para-lavorative in percorsi scolastici finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, il discorso si fa molto diverso quando la questione riguarda la formazione professionale che è finalizzata, come abbiamo visto in precedenza, al conseguimento di una qualifica o un diploma direttamente collegati al mondo del lavoro, tanto da influire sull’inquadramento contrattuale nel momento del passaggio dal sistema della formazione al mondo del lavoro.

Tanto per fare qualche esempio, sarebbe impossibile conseguire le qualifiche di “Operatore montaggio e manutenzione delle imbarcazioni da diporto”, di “Operatore produzioni chimiche” o il Diploma di “Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore dello spettacolo” senza aver maturato un’esperienza pratica; altrettanto impossibile sarebbe, vista la varietà e complessità delle qualifiche e dei diplomi professionali, immaginare che queste esperienze possano essere maturate in un ambiente simulato, come potrebbe essere un laboratorio scolastico. 

Bisogna inoltre considerare che la formazione professionale svolge, non da oggi, un ruolo importante nel contrasto alla dispersione scolastica e non a caso il Presidente Mattarella, nel corso della sua visita nell’aprile 2022 all’Istituto Bearzi di Udine, quello frequentato dal giovanissimo Lorenzo Parelli, ha tenuto un toccante discorso incentrato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sottolineando che “Esperienze come questa in cui ci troviamo, il Bearzi, sono uno strumento di forte contrasto alla dispersione scolastica e, sovente, sollecitano il raggiungimento di un titolo di studio secondario superiore”.

La riforma della scuola del 2015 (la cosiddetta Buona Scuola), che ha reso obbligatori e curriculari gli attuali PCTO nelle Scuole Superiori di Secondo Grado, si dichiarava ispirata ad un solido e radicato ancoraggio ai principi fatti propri dall’Unione Europea e dell’alternanza tra scuola e lavoro si discute in Italia da oltre 20 anni, con posizioni che vanno dall’ultra entusiasmo all’iper criticismo.

In Europa la situazione è estremamente variegata. Qui è possibile trovare una serie di diagrammi che sintetizzano i vari sistemi di istruzione europei e si nota che l’Italia è uno dei paesi che differenzia prima (precisamente a 14 anni) i due percorsi di cui parlavamo all’inizio, quello finalizzato al conseguimento di un titolo di studio e quello finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. Si tratta di una scelta imposta, in qualche modo, dall’organizzazione dei cicli scolastici, altro argomento di cui si discute da oltre 20 anni, da quando la riforma Berlinguer, nel 1999, arrivò ad un passo dall’approvazione. Negli ultimi tempi, in particolare, la discussione si è concentrata sul ruolo e l’organizzazione della scuola secondaria di primo grado (la scuola media), tanto che anche dal mondo della scuola arrivano proposte circa la sua eliminazione

Una scelta, questa, operata anche da altri paesi come l’Austria, seppur con significative differenze sistemiche che, come osservato dallo studio sulle transizioni scuola-lavoro nei due paesi, a cura di Ruggero Cefalo e Yuri Kazepov, producono differenze notevoli in termini di lunghezza del periodo di transizione tra scuola e lavoro e di percentuali di disoccupazione giovanile.

Anche il confronto con un altro sistema paradigmatico, il sistema duale tedesco, che pure è spesso citato come modello da seguire o al quale ispirarsi in Italia, vede il nostro sistema decisamente lontano sia in termini di coerenza che in termini di efficacia.

Al netto delle differenze, pure significative, tra i vari sistemi, comunque, in tutti i paesi è presente una diversificazione tra istruzione e formazione professionale e la seconda, dovunque, prevede un consistente numero di ore da svolgere in tirocinio presso fabbriche e aziende.

C’è, quindi, un inevitabile intreccio tra studio, formazione e lavoro che coinvolge ragazze e ragazzi a partire, a seconda dei sistemi, dai 14, 15 o 16 anni di età. In Italia, oltre alla più volte sottolineata peculiarità dei Centri di Formazione Professionale, anche gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) si caratterizzano per la prevalenza delle ore di formazione, sia pratica che teorica, svolte dagli studenti presso le imprese o, comunque, fuori dai locali scolastici. Secondo i dati INDIRE, riportati nello studio della Fondazione Rocca e Treelle, nel 2021 meno del 40% delle ore di formazione degli studenti degli ITS si è svolto in aula, mentre la maggior parte del percorso formativo è avvenuto sotto forma di stage o, comunque, è stato svolto presso i laboratori di imprese e aziende esterne.

Non si può slegare il dibattito sull'alternanza scuola-lavoro da quello sulla sicurezza sul lavoro

Criminalizzare tout court i tirocini, gli apprendistati, la formazione professionale e, in generale, tutte le attività formative teorico/pratiche svolte al di fuori della scuola, vuol dire ingessare e polarizzare il dibattito e allontanarsi dalle criticità che esistono.

L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) compila, sin dalla introduzione dell’alternanza scuola lavoro/PCTO, un catalogo di buone prassi che, nell’edizione aggiornata a settembre 2022, è giunto a comprendere 93 esperienze di alternanza e orientamento realizzate da scuole italiane.

Leggere e valutare le schede dei progetti portati a termine (che spaziano da quelli svolti nell’ambito dell’impresa 4.0 a quelli finalizzati alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico, in collaborazione con imprese, ma anche con Pubbliche Amministrazioni, Organizzazioni del Terzo Settore e Università), dovrebbe servire, nel momento in cui si discute di una riorganizzazione dei PCTO, a incardinare il dibattito senza preconcetti, magari portandolo avanti dopo aver ascoltato il mondo della scuola, gli studenti e i sindacati.

Non si tratta, ad avviso di chi scrive, di espungere le attività di formazione pratica dal mondo della scuola e della formazione, quanto, piuttosto, di affrontare il tema della sicurezza sul lavoro anche tenendo conto degli intrecci con scuola e formazione.

Il bla bla bla delle morti sul lavoro

Quello delle morti bianche è un argomento che viene trattato con superficialità, approssimazione e molto spesso solo sull’onda emotiva di un decesso “notiziabile”, di solito lavoratrici o lavoratori giovani e giovanissimi oppure incidenti in cui perdono la vita più lavoratori contemporaneamente.

Il frame che rileviamo più spesso è quello del padrone avido e sfruttatore al quale si contrappone il “determinismo” della “tragica fatalità”. Non aiutano a fare chiarezza i numeri che vengono diffusi dai mezzi di informazione e dalle istituzioni, per le ragioni che diremo dopo.

Il fenomeno delle morti sul lavoro in Italia, va invece inquadrato nelle sue dimensioni oggettive, cercando di interpretare i veri numeri e quello che questi numeri ci dicono.

Innanzitutto va chiarito cosa si intende per morte sul lavoro.

Può sembrare una domanda sciocca, posto che la risposta più semplice dovrebbe essere che si muore sul lavoro quando il decesso è collegato alla propria attività lavorativa. In realtà le cose sono un po’ più complicate, visto che il collegamento, sotto il piano giuridico, è stabilito da alcune norme e che ciò influisce necessariamente sulle statistiche.

La norma fondamentale da considerare è il DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che all’art. 1 elenca i lavoratori per i quali è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all’art. 2 stabilisce che sono considerati tali “tutti i casi di infortunio  avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente  al  lavoro,  assoluta  o  parziale,  ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” 

È importante focalizzarsi su questa norma, perché è in base a questi requisiti che vengono calcolate, diffuse e commentate le statistiche dell’INAIL (che come vedremo non sono le uniche, né le più precise) sugli infortuni e sulle morti sul lavoro.

Perché un incidente (eventualmente fatale) sia catalogato come “sul lavoro”, quindi, è necessario che:

  1. il lavoratore appartenga alle categorie elencate dalla legge;
  2. il rapporto di lavoro sia formalizzato.

Quanto sopra fa sì che, attualmente, come ricorda Silvino Candeloro, della direzione nazionale di Inca Cgil, dalle statistiche diffuse dall’INAIL siano esclusi “gli abusivi e i sommersi, in nero o clandestini, e gli operatori di categorie che non ricadono sotto l’ombrello Inail: forze di polizia e forze armate, vigili del fuoco, liberi professionisti indipendenti, consulenti del lavoro e periti industriali, commercianti titolari di imprese individuali, alcune partite IVA, giornalisti, dirigenti e impiegati del settore agricolo, contadini per hobby, amministratori locali, sportivi dilettanti, parte del personale di volo, volontari della protezione civile e infermiere volontarie della Croce rossa”. Solo dal 2020, a seguito di un’importante sentenza della Corte di Cassazione, ad esempio, ai riders sono state riconosciute le tutele dei lavoratori dipendenti anche sotto il profilo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per avere un’idea di quanto i dati reali differiscano da quelli di cui abitualmente si discute, ci rifacciamo allo straordinario e capillare lavoro compiuto, dal 2008 al 2022, dall’Osservatorio nazionale morti sul lavoro, con l’avvertenza che si tratta dell’opera volontaria e non ufficiale di Carlo Soricelli, metalmeccanico in pensione, che dopo la tragedia della ThyssenKrupp di Torino, ha registrato in questi anni, per ogni infortunio mortale, data del decesso, provincia e regione dell’incidente, identità della vittima, età, professione e nazionalità.

Nel 2022 l’Osservatorio ha registrato 1499 decessi sul lavoro, contro i circa 1000 dell’Inail. Il dato riflette quello che si può evincere, con qualche difficoltà, anche dalle statistiche ufficiali.

Nel 2019, infatti, l’ISTAT, che opera i censimenti sulla base di questionari e non sui dati formali, conteggiava circa 23,5 milioni di lavoratori, mentre gli assicurati INAIL risultano essere circa 16 milioni. Circa 7 milioni di lavoratori, quindi, sono invisibili per le statistiche ufficiali su infortuni e decessi sul lavoro e, quindi, sono invisibili anche nel dibattito pubblico sul tema. La stessa INAIL ha più volte sollevato ufficialmente il problema dell’ampliamento della platea degli assicurati, anche se stima “solo” in circa 3,7 milioni il numero di lavoratori non coperti da assicurazione.

Altro dato che emerge dal lavoro dell’Osservatorio è che circa la metà degli incidenti mortali avviene sulle strade e in itinere (ovvero mentre ci si sposta da/verso il luogo di lavoro). La stessa morte di Giuseppe Lenoci è avvenuta durante uno spostamento, tant’è che le indagini sono state aperte per omicidio stradale.

È il caso di sottolineare che l’Italia conta, purtroppo, un numero elevatissimo di morti sulle strade, circa 3000 nel solo 2021, 8 al giorno, con una media per milione di abitanti superiore rispetto alla media europea.

Eurostat, invece, fornisce il tasso di incidenza sugli occupati del numero di infortuni mortali che si verificano durante lo svolgimento del lavoro e che portano alla morte della vittima entro un anno dall'infortunio. Sono compresi tutti gli infortuni sul lavoro, siano essi avvenuti all'interno o all'esterno dei locali del datore di lavoro, gli infortuni in luoghi pubblici o mezzi di trasporto durante un viaggio di lavoro, mentre sono sono esclusi gli infortuni in itinere e in casa (come durante il telelavoro). L’Italia risulta avere un tasso di incidenza di 3,39 incidenti mortali ogni 100.000 occupati, inferiore solo a Cipro e Bulgaria, con un dato doppio rispetto alla media dei Paesi Europei (1,77) e pari a 10 volte quello della Danimarca (0,27), 9 volte quello della Svezia (0,41) e 5 volte quello della Germania (0,73).

In Italia si continua a morire di lavoro

In conclusione, sperando di aver evidenziato qualche dato utile alla discussione, non sembra possibile slegare il dibattito sulle varie forme di coinvolgimento degli studenti in attività lavorative e di apprendistato durante il periodo di formazione, sia scolastica che professionale, da quello generale sulla sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza stradale.

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Gli attuali PCTO, previsti per tutte le scuole secondarie di secondo grado, possono e devono essere migliorati, anche sulla base delle esperienze rilevate in questi anni. Si può e si deve discutere, come chiedono i sindacati, di tutti gli aspetti, compreso quello retributivo, per non trasformare un’esperienza formativa in sfruttamento e salvaguardare le finalità di apprendimento. Va fatta una riflessione sulla formazione in materia di sicurezza e prevenzione anche da parte del personale della scuola, come chiesto dall’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici (ANP) e probabilmente bisogna ripensare anche l’obbligatorietà dei PCTO, come ha sottolineato Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil.

Parallelamente, però, c’è da compiere un lavoro enorme sulla sicurezza in generale. Finché l’Italia avrà statistiche terrificanti per quanto riguarda le morti sul lavoro e quelle sulle strade, sarà impossibile tenere in sicurezza i ragazzi e le ragazze che studiano e che si stanno formando, a meno che non si voglia immaginare che il mondo della formazione non si incroci mai con quello del lavoro, cosa che non avrebbe termini di paragone in Europa e, forse, nel mondo.

Immagine in anteprima via La Stampa

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