Il DDL Zan è importante anche contro la discriminazione delle persone con disabilità
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Il disegno di legge n. 2005 attualmente all’attenzione del Senato della Repubblica, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, è da mesi oggetto di attenzione e dibattito pubblico.
La proposta, comunemente nota come “DDL Zan”, dal nome del suo principale promotore in Parlamento, è conosciuta dal grande pubblico principalmente per talune norme in materia di tutela dei diritti delle persone LGBT, sulle quali sono in campo, come noto, opinioni assai contrastanti.
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Si parla molto meno, tuttavia, delle previsioni in materia di disabilità che, pure, mettono sul piatto un tema di scottante attualità. Il disegno di legge interviene, infatti, sulle disposizioni della Sezione I bis (“Dei delitti contro l'eguaglianza), Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”), Titolo XII (“Dei delitti contro la persona”) del codice penale, modificando e integrando gli artt. 604 bis e 604 ter e prevedendo l’estensione alle discriminazioni relative all’identità di genere, al sesso, all’orientamento sessuale e alla stessa disabilità delle sanzioni già previste dalla “Legge Mancino” in materia di discriminazioni legate all’etnia, alla razza e alla religione. Il testo proposto, dunque, come ha fatto notare Vitalba Azzollini su Valigia Blu, intende “sanzionare con particolare severità atti di discriminazione o violenza commessi a danno di determinate persone per ciò che esse sono”, e aggiunge al novero delle condizioni della persona meritevoli di specifica e rafforzata tutela dal punto di vista penale quella della disabilità.
Le motivazioni alla base di questa scelta sono molte ed evidenti: il Consiglio nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), una delle principali organizzazioni ombrello italiane per la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, ha evidenziato come queste ultime siano esposte a insulti e disprezzo che si traducono molto spesso in comportamenti discriminatori originati da pregiudizi e stereotipi, con il succedersi di episodi che “vanno dal bullismo e cyberbullismo nelle scuole ai maltrattamenti e violenze in alcune RSA, fino alla sosta vietata delle autovetture negli spazi riservati”.
Non si tratta di novità, purtroppo. A scorrere le cronache degli ultimi anni, sono sempre più frequenti gli episodi di violenza e discriminazione avverso le persone con disabilità come quello che, solo pochi giorni fa, ha visto in un parco romano l’aggressione verbale di un giovane che si stava allenando a danno di un bambino con disabilità che giocava nei pressi, reo di arrecare fastidio e disturbo alla pratica sportiva. Ricorda la FISH che il dossier “L’odio contro le persone disabili”, pubblicato a gennaio 2021 dall’OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) del Ministero dell’Interno, fotografa la gravità della situazione e desta grande preoccupazione anche alla luce del fatto che resta da indagare la rilevanza della quota di episodi di discriminazione che non vengono denunciati o che non trovano spazio nei media.
E non basta: c’è un ulteriore elemento di gravità, in quanto la discriminazione a danno delle persone con disabilità assume spesso caratteristica di multidiscriminazione, sommandosi alle dimensioni di genere, all’etnia, all’orientamento sessuale o ad altre caratteristiche, come, ad esempio, l’età nel caso di persone anziane o di minore età.
Da questo punto di vista, dunque, il DDL Zan risponde a un’esigenza concreta di contrasto a un fenomeno presente e radicato nella nostra società che, tuttavia, assume una particolare rilevanza non solo per il dato numerico in sé ma, soprattutto, per la significatività sociale che esso rappresenta, colpendo una parte non trascurabile della popolazione italiana in condizione di fragilità. Secondo il primo rapporto Istat sulle persone con disabilità (“Conoscere la disabilità. Persone, relazioni e istituzioni”, 2019), sono oltre 3 milioni le persone con disabilità che vivono nel nostro paese, pari al 5,2% degli italiani, mentre 1,5 milioni sono gli ultra 75enni in condizione di disabilità.
Non va dimenticato, inoltre, che l’architettura normativa nazionale e internazionale pone in grande evidenza la tutela e promozione della condizione delle persone con disabilità dal punto di vista dei diritti umani e della necessità di garantire piena cittadinanza e la più ampia inclusione in tutti gli aspetti della vita quotidiana al riparo di ogni forma di discriminazione e violenza. Ai sensi della Convenzione delle Nazione Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ad esempio, gli Stati Parti hanno l’obbligo di adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità (art. 4) e devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento (art. 5). II Programma d’azione nazionale in materia di disabilità, inoltre, elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dichiara di perseguire la visione di “una giustizia che si misura nella risposta a chi si trova nella condizione di maggior discriminazione”, tentando di rispondere alla richiesta di cittadinanza piena e integrale dei soggetti più fragili e vulnerabili, così da ripensare complessivamente “una società più giusta, coesa e rispettosa delle tante diversità che compongono la comunità nazionale”.
Le norme del disegno di legge tese a rafforzare la tutela per le persone con disabilità si inseriscono armonicamente, dunque, in un contesto nazionale e sovranazionale che richiede un adeguato contrasto a ogni forma di discriminazione avverso le persone con disabilità stesse e riconoscono, in accordo con lo spirito delle norme convenzionali delle Nazioni Unite e con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione italiana, che tale forma di discriminazione è meritevole di particolare considerazione, in quanto rivolta verso soggetti fragili la cui posizione, in termini di godimento di diritti e di adeguata partecipazione alle dinamiche sociali a tutto tondo, abbisogna di un significativo sostegno da parte dell’attore pubblico (e della Repubblica nel suo insieme) al fine di realizzare compiutamente la loro piena inclusione nella società.
Occorre, tuttavia, sottolineare un altro aspetto: una strategia sostenibile per la tutela della posizione dei cittadini con disabilità non può e non deve limitarsi all’aspetto repressivo, pure parte indispensabile di una rete di protezione e promozione efficace. La sfida contro i cosiddetti crimini d’odio avverso le persone con disabilità, incluse le espressioni discriminatorie, è innanzitutto culturale ed educativa. L’utilizzo disinvolto di termini legati alla disabilità in un’ottica di denigrazione o deminutio dell’interlocutore, presenti anche nel dibattito pubblico (possono ricordarsi, a titolo di esempio, i casi che hanno visto protagonisti Marco Travaglio e Vittorio Sgarbi) e sui social network sono la spia evidente di un immaginario collettivo che, ancora in larga parte, attribuisce alle persone con disabilità la caratteristica di “persone altre”, magari eterni fanciulli cui badare, la cui condizione umana è intesa come preclusiva all’accesso alla piena dignità di persone e cittadini. Quasi superfluo ricordare, naturalmente, l’ampia gamma di disabilità diverse e le tante barriere, fisiche e culturali, che si frappongono quotidianamente ad una piena inclusione: sta di fatto che il cambio di paradigma annunciato dall’adozione della Convenzione ONU, che si lasciava alle spalle l’idea sanitaria e paternalistica dell’approccio alla disabilità per dar spazio alla dimensione dell’eguale godimento dei diritti umani propri di tutte le persone, fatica a realizzarsi nelle teste prima ancora che nei fatti.
Ecco perché, sostiene ancora la FISH, oltre le norme sanzionatorie, è “necessaria una politica della prevenzione, che stimoli l’educazione al rispetto per l’altro. E, in questo senso, una vasta opera di sensibilizzazione presso l’opinione pubblica e la società civile, in tutti i luoghi dove si fa comunità e aggregazione sociale”. Non serve, da questo punto di vista, reinventare la ruota: la Convenzione delle Nazioni Unite dispone (art. 8), infatti, che gli Stati Parti devono adottare tutte quelle misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i loro diritti e la loro dignità; occorre combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti; è necessario, infine, promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi alle comunità delle persone con disabilità. Come? Dice, ancora, la Convenzione, attraverso campagne di sensibilizzazione del pubblico circa il riconoscimento delle potenzialità delle persone con disabilità, promuovendo a tutti i livelli del sistema educativo un atteggiamento di rispetto per i loro diritti e, aspetto fondamentale, incoraggiando tutti i mezzi di comunicazione a una corretta rappresentazione delle persone con disabilità.
Insomma, un efficace contrasto all’abilismo – ovvero, come ha spiegato su InVisibili Sofia Righetti, alla definizione delle persone unicamente per la loro disabilità, imprigionandole in stereotipi in cui risultano diverse e irrevocabilmente inferiori – non può che passare attraverso la doppia chiave della prevenzione e del contrasto, riconoscendo, tuttavia, che il secondo rischia di divenire sostanzialmente inefficace se non si riversi il dovuto impegno nella prima per una reale spinta trasformativa delle cultura della società.
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Non possono, dunque, considerarsi meritevoli di tutela sotto il profilo costituzionale della libertà di espressione tutte quelle opinioni o condotte idonee a “determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”, come recita l’art. 4 del disegno di legge Zan: perseguire, istigare o realizzare una azione discriminatoria o violenta avverso una persona con disabilità in ragione della sua condizione è una fattispecie che il legislatore potrebbe, ove decidesse di approvare l’Atto Senato in discussione, considerare meritevole di particolare e rafforzata tutela proprio alla luce del dovere di sostegno e supporto specifici che le norme internazionali e nazionali richiedono alla Repubblica di implementare.
Ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine anno lo scorso dicembre, che “il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica”: il Capo dello Stato ha, così, marcato la trasversalità di ogni politica pubblica a favore dei diritti delle persone con disabilità, strada maestra per garantire a tutti i cittadini pari dignità sociale, tenendo ben presente l’incipit del Rapporto Mondiale sulla disabilità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “la disabilità è parte della condizione umana”. Ripartiamo da qui.
Immagine in anteprima via Fondazione Giangiacomo Feltrinelli