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Nel Decreto Sviluppo una norma che rende più difficili le intercettazioni

27 Ottobre 2011 3 min lettura

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Nel Decreto Sviluppo una norma che rende più difficili le intercettazioni

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3 min lettura

Il Decreto sviluppo contiene una norma che tende ad introdurre forme di identificazione cosiddette light degli utenti di un hot spot wi-fi ( o di una postazione non vigilata) estendendone gli effetti anche alle SIM dati degli operatori mobili, che sono oggi invece rigidamente regolamentate. 

La disposizione contenuta al punto 13 dello schema di Decreto, infatti, propone di inserire nel Decreto Pisanu un comma 2 bis – che seguirebbe la disposizione che attualmente impone l’identificazione attraverso documento di identità dei titolari di schede SIM e la conservazione, a norma di legge, dei relativi dati di traffico – in forza del quale: 
Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.
La norma potrebbe rendere molto più difficile l’intercettazione ad opera della magistratura delle utenze degli operatori mobili ed equiparerebbe di fatto l’uso di una SIM a quella di un hot spot wi-fi, attraverso una forma di identificazione dell’utente con un SMS inviato sul cellulare o l’utilizzo di carte di pagamento. 
Equiparare i wireless provider, cioè che coloro che possono fornire internet via radio attraverso un hot spot, a coloro che rilasciano SIM (dati o voce che sia) in termini di obblighi di identificazione, mi sembra pura follia. 
Una SIM di un operatore mobile non è un hot spot wi-fi, per dirla in termini molto pratici, non lo è soprattutto dal punto di vista delle indagini di polizia, ovvero per le ragioni per le quali i grandi operatori di telecomunicazione oggi richiedono di fatto l’attenuazione delle norme che impongono l’identificazione degli utenti delle SIM (anche se per il momento solo per il traffico dati). 
Basta chiedere a quei signori legati al calcio che utilizzavano le SIM estere per non essere intercettati mentre non mi risulta che nessun terrorista si sia portato dietro, anche in altri paesi magari, un hot spot wi-fi o una postazione non vigilata (detto in altri termini il computer che usano gli studenti nelle sale comuni all’Università) caricandoseli sulle spalle né sono a conoscenza di indagini della magistratura dirette ad intercettare un hot spot. 
Sentire poi gli operatori che si lamentano perché il loro mercato mobile, con guadagni nemmeno comparabile ai magri guadagni di quei “poveri cristi” di piccoli provider che si “arrampicano” sulle montagne con le loro antenne per poter fornire il servizio dove gli operatori fino a ieri non volevano andare perché rendeva poco, mi appare veramente spassoso. 
Sostenere che l’utilizzo delle postazioni non vigilate determini pericoli per l’incolumità pubblica, perché le postazioni non vigilate potrebbero essere usate per commettere reati, a fronte dell’impossibilità delle forze dell’ordine di poter sapere con esattezza a chi è attribuita una determinata SIM è veramente singolare. 
Senza contare che, per poter abrogare la norma che prevede l’identificazione attraverso SIM (ancorché dati), si dovrebbero eliminare anche gli obblighi di identificazione di chi compra l’accesso in postazione fissa ad internet, le norme infatti hanno la stessa ratio e la stessa genesi normativa, (ovvero la legge del 2003 che di poco precedeva l’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche). 
La ratio invece che sottintendeva all’identificazione prevista dall’ex decreto Pisanu per il wi-fi e per gli Internet point è del tutto diversa ed è legata all’onda emozionale prodotta in Italia dagli attentati di Londra del 2005. 
In definitiva la norma, diretta a proteggere interessi che esulano da un concetto di sviluppo, come ben rilevato, potrebbe rivelarsi ben più grave di quanto possa oggi apparire. 
Fulvio Sarzana di S. Ippolito - Fulog
@valigiablu - riproduzione consigliata

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8 Comments
  1. Francesco Conti

    Sono contrario come voi alle varie leggi sulle intercettazioni di questo Governo, ma sono anche un ingegnere elettronico. Mi dispiace ma avete preso una cantonata. Come è scritto chiaramente anche nel vostro articolo, ci si riferisce alle SIM abilitate al solo traffico telematico, cioè quelle inserite nelle "chiavette Internet" e nei tablet come l'iPad, ma non nei cellulari (che sono abilitate anche al traffico telefonico). Non è possibile nemmeno oggi intercettare telefonate fatte da queste SIM, semplicemente perché non è possibile usarle per telefonare. Ovviamente, si può comunicare tramite rete 3G in moltissimi modi, anche telefonando con Skype e simili, con metodi che però sono generalmente criptati e dunque in ogni caso non intercettabili.

  2. valigiablu

    a) Gentile Ing. Elettronico, ho letto la sua mail e ritengo di doverle precisare alcune cose: 1) la norma contenuta nel decreto sviluppo si riferisce alle SIM dati, e questo, come lei rileva, è chiaramente indicato nell’articolo, peccato però che le identificazioni delle SIM dati abbiano la stessa identica regolamentazione delle SIM voce, cioè quelle adottate per telefonare, e anche questo è chiaramente indicato nell’articolo. Le riporto in proposito la norma attualmente in vigore, ovvero l’art 2 legge 155/2005 ( meglio nota come decreto pisanu) . “All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole «al momento dell'attivazione del servizio.» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.». Lei nota un differenza tra le SIM dati e le SIM voce per caso? NO, nemmeno io. E nonostante il successivo articolo 2 bis provi ad affermare che il decreto si applichi solo alle Sim dati non vedo traccia dell’abrogazione dell’art 55 soprastante, quindi posso legittimamente pensare che la norma si applichi, cosi com’è, anche alle SIM usate per telefonare. 2) Ora le faccio un esempio: io appartengo ad una organizzazione criminale, oppure sono un politico che vuole truccare degli appalti o che vuole proteggere la sua amante che sa troppe cose, mi faccio una SIM dati praticamente anonima, come previsto dal nuovo decreto, visto che posso fornire all’operatore di telefonia mobile un numero di cellulare non italiano oppure clonato oppure che appartiene a mia zia, mia nonna, il pizzicagnolo sotto casa, un prestanome, un signore incontrato per strada a cui chiedo la gentilezza di ricevere un SMS da un operatore di telefonia mobile, diversamente da quanto avviene oggi con l’identificazione certa di chi acquista una SIM, poi metto la mia bella chiavetta nel PC e utilizzo Skype per chiacchierare con tutti gli altri allegri criminali che hanno fatto lo stesso. Grazie al decreto sviluppo quindi: 3) non potrò sapere chi sta telefonando o collegandosi ad internet dalla SIM 4) La magistratura ci metterà un “casino” di tempo a capire a chi appartiene il numero che ho dato per avere l’SMS, soprattutto se questo numero non è italiano e per questo motivo dovrà disporre una rogatoria internazionale, nel frattempo l’obiettivo dei criminali è morto e l’appalto è stato aggiudicato da un pezzo. 5) L’utilizzo di Skype come giustamente dice Lei, è criptato e non posso quindi intercettarlo, quindi grazie al decreto sviluppo avrò una SIM anonima e un sistema di comunicazione ( skype) non intercettabile, bello eh? 6) A chi crede che servirà questa norma? A me o a Lei che non abbiamo nulla da nascondere o ad altri? 7) Sempre grazie al decreto sviluppo in ogni caso anche se non uso Skype, l’operatore di telefonia mobile non conserverà più i dati archiviati relativi a quella SIM, in virtù dell’abrogazione operata a fine dell’anno scorso della parte del decreto Pisanu sul wi fi, e segnatamente dai commi 4 e 5 dell’art 7, che disponevano “sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati “ e che oggi si applicheranno anche alle SIM. 8) Quindi i dati di monitoraggio e di archiviazione dei dati non ci saranno più per le SIM, bello eh? E che cosa risponderanno gli operatori di telefonia mobile agli inquirenti che richiedono questi dati che sospettano appartenere a un politico corrotto o a un mafioso? “Non ce le abbiamo mi dispiace, del resto non siamo mica più obbligati, grazie al decreto sviluppo!” Ora tutto ciò va benissimo per il wi fi, che presenta collegamenti fisici in grado di far svolgere comunque le indagini e che non ha mai avuto in 6 anni di applicazione della legge pisanu una sola intercettazione su un hotspot, almeno a mia conoscenza, MA non può valere per le SIM di telefonia mobile, che noi italiani usiamo anche a letto quando andiamo a dormire, siano esse voce o dati, perché altrimenti avremo il risultato che i vari criminali ( oppure politici che truccano appalti etc etc) l’avranno tranquillamente fatta franca senza prove della commissione del loro reato, bello eh?- Lei pensa che l’SMS su un numero fornito all’operatore mobile per avere la SIM sia un elemento univoco per identificare l’utente? 9) Legga per cortesia questo articolo disponibile su internet e mi dica cosa ne pensa: http://www.butta.org/?p=593 Lei dice poi “Non è possibile nemmeno oggi intercettare telefonate fatte da queste SIM, semplicemente perché non è possibile usarle per telefonare.” Credo che sia rimasto un po’ indietro, almeno di vent’anni. Se lei legge la disciplina delle intercettazioni contenuta nel codice di procedura penale si imbatterà negli art 266 e 266 bis, quest’ultima norma in particolare si intitola: “Art. 266-bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.” Come vede le intercettazioni telematiche si fanno, avoglia se si fanno. Ora, come vede, questa piccola norma contenuta nel decreto sviluppo ( piccola riguardo a chi l’ha proposta per scopi esclusivamente economici e di rivalsa nei confronti dei piccoli provider che fanno wi fi, senza rendersi conto di che cosa sta introducendo) è in grado di impedire di fatto le intercettazioni. Sono convinto che ne converrà con me. (Fulvio Sarzana di S. Ippolito)

  3. Francesco Conti

    Grazie per tutte le precisazioni! E' uno di quei casi in cui essere smentiti sarebbe un piacere (non fosse che purtroppo non sono buone notizie quelle che dà). La ringrazio comunque per la mole di informazioni preziose. Non c'era nessuna intenzione di fare polemica da parte mia: forse sono stato un po' troppo vivace nella risposta... In ogni caso riconosco la mia assoluta ignoranza in materia di legislazione e mi sono basato unicamente sulle informazioni da voi riportate (e sulla logica). Volevo soltanto sollevare il fatto che una sim dati non si può utilizzare per traffico telefonico, e intercettare (verbo con cui intendevo la tradizionale intercettazione telefonica... esistono tecniche anche molto sofisticate per introdursi in un sistema di comunicazione anche criptato, ma non mi riferivo a loro). Temo purtroppo, al contrario di lei, che già oggi i criminali possano dotarsi a costo praticamente nullo di sistemi per rendere le indagini molto difficoltose, anche se tutte le leggi vigessero (certo rendergli più facile la vita è completamente assurdo). Però una piccola piccola critica (migliorativa) mi permetto ancora di farla: dato che avete una indubbia preparazione in materia, non sarebbe stato meglio inserire qualche spiegazione più precisa sin dall'inizio? In ogni caso, grazie per il lavoro che svolgete. Non sempre sono del tutto d'accordo con ciò che pubblicate, ma in generale credo svolgiate un buon lavoro per la democrazia in Italia. Continuate così!

  4. valigiablu

    grazie francesco (arianna)

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