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Emergenza coronavirus e droni: la sorveglianza dal cielo per monitorare gli spostamenti dei cittadini

26 Marzo 2020 7 min lettura

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Emergenza coronavirus e droni: la sorveglianza dal cielo per monitorare gli spostamenti dei cittadini

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di Giovanni Battista Gallus

Il ministero dell'Interno sospende l'uso dei droni da parte della polizia locale

Aggiornamento 28 marzo 2020: Come riportato da dronezine e da Il Sole 24 Ore, una comunicazione del Viminale ha impresso un brusco stop all'utilizzo da parte della polizia locale. Al momento, quindi, occorre attendere l'esito degli approfondimenti e del dialogo tra ENAC e il ministero dell'Interno che dovrebbero chiarire in dettaglio gli effettivi ambiti di utilizzo.

Era molto difficile farlo in Italia se non usando droni "inoffensivi": ora la polizia locale può effettuare un monitoraggio dall’alto degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, anche in area urbana, con droni anche di notevoli dimensioni e peso, fino a 25 chili. Infatti l’Ente Nazionale Aviazione civile (Enac), in una recentissima nota del 23 marzo, ha notevolmente ampliato l'ambito di utilizzo dei droni per “garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica coronavirus”. In pratica una deroga al Regolamento che disciplina l'utilizzo ordinario dei droni (del 2019, edizione 3), destinata comunque a cambiare a breve per l'effetto della nuova normazione di derivazione europea.

I droni in emergenza

L’Enac ha previsto che le operazioni di monitoraggio effettuate dai comandi di polizia locale con "sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg" possono essere svolte senza più registrarsi sul portale D-flight e senza alcun obbligo di identificazione, imposto dal Regolamento a partire dal prossimo luglio, con un sistema di identificazione elettronica per i droni di massa uguale o maggiore a 250 grammi.

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Inoltre non è più dovuta l'autorizzazione dell'Enac nemmeno per le operazioni critiche, purché realizzate su aree urbane con “scarsa popolazione esposta al rischio di impatto” ed effettuate in VLOS – visual line of sight, vale a dire senza perdere il contatto visivo con il drone. Considerata la contingenza, cioè dei cittadini il più possibile in casa, è difficile immaginare un’area urbana con alta percentuale di popolazione esposta al rischio.

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Infine i droni degli enti di stato e delle polizie locali, se impiegati nell'ambito delle condizioni emergenziali, potranno volare addirittura nelle "aree rosse" (ma solo in quelle individuate dalla Circolare ENAC ATM 09), e dunque in aree prospicienti agli aeroporti civili, ma fino a una quota massima di 15 metri. In questi casi occorre però una comunicazione preventiva alla torre di controllo dell'aeroporto, ed è sempre data priorità al traffico degli aeromobili.

Rispetto agli utilizzi ordinari, si tratta quindi di un ampliamento molto rilevante, soprattutto per i droni della polizia locale che, prima e specialmente quelli sopra i 300 grammi, soffrivano di notevoli limitazioni nell'ambito urbano, ossia quello in cui sarebbero stati più utili. Da oggi quindi si possono usare liberamente e senza limiti? In realtà le cose non stanno proprio così, sia dal punto di vista del Regolamento Enac, sia per il trattamento di dati personali.

Molte regole restano

Il Regolamento Enac, infatti, continua a applicarsi, per quanto non espressamente derogato dalla nota per cui devono essere rispettati gli altri requisiti, incluso l’obbligo di attestato di pilota (quando richiesto). Dovranno inoltre essere rispettate le regole di circolazione dell'aria e si dovranno prevenire atti illeciti. Ancora: va garantita la sicurezza del data link (ossia il collegamento tra il drone e la base di controllo) e il drone dovrà essere assicurato. Insomma, non deve passare il messaggio che domani qualunque comune possa acquistare nel primo negozio di tecnologia un drone, o se ne faccia prestare uno da un cittadino volenteroso, e poi possa iniziare a fare monitoraggio, senza alcun vincolo o addestramento perché il resto del Regolamento si deve assolutamente applicare anche in situazioni emergenziali.

La privacy

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C'è poi la questione del trattamento di dati personali, che in democrazia non vanno mai liquidati a fastidio, inopportunità o addirittura targati come fisima. Nemmeno in tempo di emergenza. L'utilizzo dei droni consente di effettuare riprese e operazioni prima o impossibili o che avrebbero richiesto l'impiego di un elicottero ma provoca anche inedite forme di invasione nella sfera della riservatezza e della protezione dei dati personali. Un pattugliamento a mezzo drone, intuitivamente, offre una visuale completamente diversa, rendendo possibile l'ispezione di aree altrimenti private – dai giardini alle terrazze –, luoghi spesso propri del concetto di "privata dimora", che gode di protezione rafforzata secondo il nostro ordinamento. Sul fronte europeo se ne parlava già nel 2015 nell'articolo 29 Working Party (ora Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB). Il Comitato nell’Opinion 1/2015 on Privacy and Data Protection Issues relating to the Utilisation of Drones avvertiva dei rischi che potevano derivare dall'impiego su larga scala dei droni, sottolineando gli aspetti di libertà individuale (“even higher risks for the rights and freedoms of individuals arise when the processing of personal data by means of drones is carried out for law enforcement purposes”).

Diritti ed emergenza

Adesso la normativa emergenziale (in particolare l'articolo 14 del DL 14/2020) consente margini più ampi rispetto al normale anche per i soggetti chiamati a monitorare e garantire l'esecuzione delle misure di contenimento previste. E tra questi soggetti rientrano potenzialmente gli enti locali quali parti del sistema protezione civile e dunque, con tutta probabilità, anche la polizia locale chiamata a un compito di monitoraggio. Eppure, anche nell’applicazione della disciplina di emergenza, è comunque previsto il rispetto dei principi generali del tanto vituperato – mai come in questo periodo – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, 2016/679/UE (GDPR). In sostanza: devono essere sempre adottate misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Tra l'altro, se il trattamento è effettuato per finalità di prevenzione e repressione dei reati, il GDPR non trova applicazione, dovendosi invece rispettare quando disposto dal D.lgs 51/2028, attuativo della Direttiva 2016/680/UE, che detta regole specifiche. Il DL 19/2020, pubblicato il 25 marzo in Gazzetta Ufficiale, ha previsto che la violazione delle misure di contenimento non siano più punite con la sanzione penale , ma con sanzione amministrativa: è punito invece in maniera più severa (con l'arresto da tre a diciotto mesi e l'ammenda da 500 a 5000 €) chi violi il divieto di quarantena, e sempre che il fatto non costituisca epidemia colposa.

Amministrazione e droni

Dal punto di vista della privacy, cosa devono fare le amministrazioni che intendono usare correttamente i droni per monitoraggio, nell'ambito della terribile emergenza che noi tutti stiamo vivendo? Devono almeno adottare cautele rispettose dei principi del GDPR e dei diritti e delle libertà degli interessati, dalla liceità alla trasparenza: sono diritti e libertà che possono essere compressi in questa circostanza ma non annullati in un Paese democratico. Ecco, a tal proposito sono assai utili le parole chiave riprese dal GDPR (all'articolo 5):

  • Liceità: l'utilizzo non può essere slegato da qualsiasi limite, ma deve muoversi entro il quadro normativo.
  • Trasparenza: no ad operazioni a sorpresa o simili - si devono informare i cittadini che si trovano nelle aree interessate che sarà effettuato un monitoraggio a mezzo drone, magari mediante speakeraggio (che avrebbe un ulteriore effetto dissuasivo).
  • Limitazione della finalità: i dati raccolti devono essere utilizzati solo per il monitoraggio degli spostamenti, e non per diverse (e incompatibili) finalità.
  • Minimizzazione: le riprese vanno effettuate, per quanto possibile, evitando i luoghi di privata dimora, o le aree non rilevanti per il monitoraggio degli spostamenti. Anche la risoluzione della videocamera va regolata in maniera corretta. Non solo: se non serve, si può anche evitare di registrare. Ancora, massima attenzione all'utilizzo di sistemi "intelligenti" di ricognizione del movimento, o addirittura di ricognizione facciale.
  • Limitazione della conservazione: stabilire da subito delle stringenti policy di conservazione delle registrazioni, dei flussi di dati dei sensori e anche dei metadati. Immagini e video vanno conservati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità di monitoraggio.
  • Sicurezza: il data link va adeguatamente protetto; i dati raccolti devono essere crittografati; occorre stabilire stringenti regole di autorizzazione e tracciare correttamente tutti gli accessi.

Tutti questi adempimenti vanno, per quanto possibile, formalizzati in modo da rispettare anche il principio di accountability. Un altro aspetto da non trascurare riguarda la necessità di fornire a tutti i soggetti coinvolti adeguate istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati e soprattutto sulle misure sicurezza e sulla gestione dei flussi.

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Se quindi si decide di utilizzare servizi di terzi (come pare possibile, visto che la nota Enac parla di "disponibilità" e non di "proprietà" dei droni, da parte della polizia locale) bisogna formalizzare un accordo sulla protezione dei dati ex articolo 28 del GDPR, come peraltro previsto anche dall'articolo 7, comma 3 del Regolamento Enac. E Il trattamento di dati personali a mezzo droni, proprio per il potenziale di rischio elevato, andrebbe sottoposto a valutazione d'impatto ex articolo 35 del GDPR. Anche nell'emergenza, non bisogna dimenticarsi del ruolo del Data Protection Officer (DPO), obbligatorio per tutti gli enti pubblici. Compatibilmente con l'effettività della macchina emergenziale può infatti essere di grande ausilio consultare il DPO per chiedere la sua consulenza, o perché controlli lo svolgimento delle operazioni.

Droni in una società civile

Il terribile momento che stiamo vivendo legittima misure eccezionali, come le deroghe in materia di utilizzo dei droni, ma questo non significa una rinunzia totale e incondizionata agli altri diritti. Un uso corretto e consapevole di questi strumenti può apportare benefici, consentendo un monitoraggio agile e veloce degli spostamenti. Ma l'attività può e deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali che non possono essere derubricati a fisima in quanto sono per tutti le regole fondanti della società civile.

Foto via Ansa

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