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In difesa dei giornalisti (precari), contro le querele usate come arma

1 Marzo 2017 9 min lettura

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In difesa dei giornalisti (precari), contro le querele usate come arma

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8 min lettura

di Amalia De Simone

C'è stato un momento in cui uno strumento giuridico di tutela come la querela per diffamazione è diventato un abuso, un deterrente contro il giornalismo.

È successo piano piano, quando il giornalismo e i giornalisti sono diventati più deboli per via dei contratti precari, dei compensi bassi e della deresponsabilizzazione di molti editori. È successo quando la criminalità ha cominciato a servirsi dei colletti bianchi e viceversa. È successo quando in molti si sono accorti che il modo più efficace per sfiancare un giornalista, per fermare le sue inchieste, per delegittimarlo non era più quello di minacciarlo armi in pugno ma quello di utilizzare la legge come arma.

Se infatti a fronte della pubblicazione di un'inchiesta o un articolo un reporter si vede piovere addosso una o più querele o richieste di risarcimento danni e magari quel giornalista è precario o non è assistito e tutelato dal suo editore, le conseguenze possono diventare molto gravi. Va ricordato che in Italia dei circa 50 mila giornalisti attivi, solo 16 mila hanno un contratto di assunzione a tempo indeterminato (si tratta di dati segnalati da esponenti degli organismi di categoria). Il reddito medio del resto dei giornalisti (circa 34 mila) si aggira intorno ai 7 mila euro annui. Secondo l'osservatorio “Ossigeno per l'informazione” su 100 querele presentate 40 sono temerarie.

Oggi ci sono tre vie sanzionatorie nei confronti del giornalista che commette un errore: la sanzione penale, l'azione civile di risarcimento danni e l'equa riparazione, istituto previsto nella legge sulla stampa degli anni '40. Difendersi in un giudizio ha dei costi (avvocati e bolli), può far perdere giornate di lavoro per interrogatori e udienze; una causa contro un reporter può offrire il fianco alle idee poco intrepide di quei direttori ed editori pronti a scaricare il giornalista piantagrane, uno di quelli da tenere in un angolo, uno di quelli che le rappresaglie se le va a cercare.

Ma il punto è proprio questo: il giornalista deve essere un piantagrane e “se le deve andare a cercare”, non con opinioni o provocazioni ma scovando le notizie, possibilmente quelle inedite. E qui va fatto un primo distinguo. È ovvio che il giornalista possa sbagliare e il suo lavoro debba essere criticato, ma nella valutazione di eventuali sanzioni da applicare rispetto ai suoi comportamenti è fondamentale capire se l'errore sia di natura intenzionale, se si tratti di un episodio di superficialità o se sia meramente colposo (cioè indotto da una fonte che sembrava attendibile) o determinato da una parziale o non corretta verifica della notizia. Nel primo caso, a mio parere, non si tratta di giornalismo ma di un episodio di criminalità: utilizzare intenzionalmente il lavoro giornalistico per colpire un soggetto con notizie che si sa essere false e diffamanti. Esempi ce ne sono ma inspiegabilmente spesso fatichiamo a uscire dalla trincea del corporativismo quando invece sarebbe opportuno tracciare una linea netta tra ciò che è giornalismo e ciò che non può esserlo.

Il secondo e terzo caso sono invece le ipotesi che si verificano più di frequente. Per il momento – e anche se passasse la nuova legge sulla diffamazione – questa distinzione, che potrebbe attenere alle varie ipotesi di dolo e colpa, per il reato di diffamazione non viene fatta. Rientra tutto nel dolo generico. Che significa? Che non è richiesta l'intenzione ma basta l'idoneità a offendere delle espressioni utilizzate, espressioni che dovranno rientrare nei limiti della rilevanza, verità e continenza. Esiste un'attenuazione del dolo per la diffamazione a mezzo stampa che si chiama "scriminante putativa" e si applica quando il giornalista diffonde le notizie ritenendole vere (avendo ricercato riscontri) mentre in realtà non lo sono.

Ma nella vita reale c'è purtroppo anche un quarto caso ed è quello in cui il giornalista subisce l'abuso attraverso uno strumento giuridico. Capita ormai spesso che un lavoro giornalistico che infastidisce, che disturba, spesso venga attaccato con gli strumenti della querela, in sede penale, o della richiesta di risarcimento danni, in sede civile. Qualche volta la querela viene utilizzata anche come minaccia per ottenere che il cronista smetta di occuparsi di quell'argomento. A volte l’obiettivo viene centrato perché il giornalista, spesso precario o sottopagato, viene sopraffatto dal timore di finire schiacciato dal peso delle possibili conseguenze economiche delle denunce. Altre volte è proprio il giornale, soprattutto le testate più piccole, quelle on line o le cooperative editoriali, a porre un freno o uno stop al giornalista perché la responsabilità degli articoli coinvolge in sede penale anche il direttore e in sede civile direttore ed editore in solido.

Sempre più spesso il presunto diffamato sceglie di ricorrere al giudizio civile e non a quello penale. Perché? Innanzitutto la struttura del processo penale consente una difesa più forte: c'è la fase delle indagini preliminari e la possibilità che sia la procura stessa a chiedere l'archiviazione salvo poi la possibilità per il querelante di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e trascinare il giornalista davanti al giudice dell'udienza preliminare (Gup). Dunque, c'è un filtro per accertare la rilevanza penale o meno del fatto oggetto della querela.

Cosa accade in sede civile? Qui le citazioni non sono sottoposte ad alcun esame preliminare. Si va direttamente in aula, davanti al giudice senza un vaglio preventivo. Tutto questo produce una serie di conseguenze per un giornalista, il quale, anche se fosse innocente, dovrà sostenere le spese legali per il giudizio, fino alla sentenza. C'è poi una questione che riguarda i tempi: in sede penale il termine per presentare la querela è di 90 giorni dalla pubblicazione della notizia, il termine di prescrizione in sede civile è invece quinquennale. Inoltre, secondo il codice civile, «in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile». In questo modo le testate e i giornalisti possono rimanere esposti al rischio di ricevere una citazione per diffamazione anche dopo diversi anni dalla pubblicazione della notizia.

Anche dal punto di vista processuale proporre l'azione civile può risultare più vantaggioso per il presunto diffamato. Nel caso in cui il giornalista perda la causa, le conseguenze possono essere gravissime e a volte insostenibili sia per il reporter che per la testata (si pensi alle richieste milionarie che sempre più spesso vengono proposte). Nel caso in cui invece sia il cronista a vincere, il “denunciante” non dovrà pagare nulla.

Che cosa prevede l'ordinamento per scoraggiare le cause per diffamazione finalizzate a intimidire il giornalista e ostacolare così la pubblicazione di notizie non gradite? In realtà poco. In molti paesi per esempio si è previsto di condizionare il procedimento giudiziario al versamento di una cauzione (per esempio pari alla metà di quanto richiesto a titolo di risarcimento), che sarà attribuita al giornalista in caso dovesse essere riconosciuta la “temerarietà” dell'azione. Ma in Italia non esiste e non è previsto nulla del genere.

E questo è il punto:

di fatto non c'è nessun deterrente efficace che limiti chi si approfitti degli strumenti offerti dalla legge per colpire i giornalisti e il giornalismo.

In più, c'è il rischio di passare dalla padella alla brace. Infatti in parlamento è "spiaggiato" da mesi un disegno di legge che vuole modificare alcune norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di modifiche che per accontentare lo slogan “niente carcere per i giornalisti”, in linea generale, vanno a peggiorare le condizioni sanzionatorie per i cronisti accusati del reato di diffamazione. Non a caso uso il verbo “accusare”, perché per come sono concepite queste norme, il giornalista, che sia colpevole o innocente, di fronte a delle sanzioni di tale portata, all'arrivo della “minaccia” di querela, tenderà ad autocensurarsi e anche quando si mostrerà coraggioso e intrepido, potrebbe essere la sua testata a voler fare un passo indietro.

Quali sono queste sanzioni? Una multa da 5 a 10 mila euro per chi incorre nell' ”errore”, e da 10 a 50 mila euro nel caso in cui si sia diffusa una notizia falsa con la consapevolezza che non sia vera. Queste sanzioni pecuniarie vanno lette anche alla luce della legge sulla recidiva (quella che riguarda chi commette lo stesso reato più volte), introdotta negli ultimi anni. Questa legge infatti, in caso di più querele con esito negativo, fa lievitare in maniera spropositata queste sanzioni. A tutto questo, va aggiunto che, nonostante le richieste degli organismi di categoria, non è stata mai cancellata la norma degli anni '40, secondo la quale, il giudice, oltre alla condanna, può decidere una provvisionale (una sorte di anticipo del risarcimento del danno) immediatamente esecutiva o stabilire un'equa riparazione per il danneggiato.

In questo decreto però c'è qualcosa di buono: si prevede la non punibilità per il giornalista che abbia pubblicato la rettifica nei termini di legge o quando l'autore abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa sia stata rifiutata. Purtroppo però non bisogna cantare vittoria troppo in fretta, soprattutto dopo aver letto le nuove norme che regolano l'istituto della rettifica. Qui andrebbe aperto un capitolo a parte. Basta dire che, per sintetizzare il nuovo assunto normativo, chi ha dovuto maneggiare questo decreto usa l'espressione “obbligo di rettifica muta” (cioè pubblicare la rettifica senza commento, senza risposta e senza titolo) e che il presidente dell'ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, ha stigmatizzato l'ipotesi che con queste norme i giornali si trasformeranno in una buca delle lettere per rettificatori.

Si dirà che c'è anche una porta aperta per contrastare le querele temerarie e per scoraggiare chi propone una denuncia nei confronti del giornalista che risulta poi infondata. Ecco qui la norma che va a modificare un articolo del codice di procedura penale: "Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende".

Al di là della sanzione pecuniaria che potrebbe essere affatto commisurata alla sofferenza patita dal giornalista ingiustamente querelato e che comunque non sembra di entità tale da fungere da deterrente nei confronti di chi abusa della querela (si pensi alle disponibilità economiche di esponenti della criminalità organizzata o a responsabili di aziende multinazionali, ecc...), ciò che colpisce è che a beneficiare della sanzione sarà la cassa delle ammende e non il giornalista o la testata. Questo avviene perché si ritiene che il danno venga arrecato all'amministrazione della giustizia e non al giornalista. Questo principio resiste anche per una norma interessante inserita nel progetto di legge delega di riforma del processo civile approvato dalla Camera l'anno scorso.

Secondo questa norma, se il giudice riconoscerà che un soggetto abbia agito in giudizio in malafede, potrà condannarlo contestualmente a versare alla controparte una somma determinata “tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate”. Anche qui, però la somma va versata alla cassa delle ammende. Questa disposizione integrerebbe l'altra forma di risarcimento, prevista dal codice di procedura civile e cioè il caso della cosiddetta "responsabilità aggravata": un meccanismo attivabile su istanza del giornalista che presuppone la prova della malafede o colpa grave di chi aveva proposto il giudizio pretestuoso contro il cronista, oltre la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.

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Le nuove norme, qualora fossero approvate, riguarderanno più aspetti della diffamazione ma forse non contribuiranno a risolvere storture ed abusi. Secondo Alessandro Galimberti, presidente dell'Unione cronisti, «questa legge non va bene per nulla e andrebbe abbandonata: vecchia nell'impostazione, sbagliata nelle premesse, eterogenetica nei fini. Inoltre il vero problema da affrontare sono le azioni civilistiche temerarie. Le statistiche infatti ci dicono che nella maggior parte dei casi la querela (penale) temeraria non arriva a processo perché i pm o i gip difficilmente le portano avanti». Anche Beppe Giulietti, presidente dell'Fnsi insiste molto sulla riforma del processo civile: «Dovremmo chiedere che a essere risarcita non sia l'amministrazione della giustizia ma il giornalista perché le liti temerarie nel giornalismo sono una sorta di reato di molestia all'articolo 21 della Costituzione, in quanto è la comunità che non viene messa in grado di conoscere».

Volendo tirare le somme possiamo dire senza essere smentiti che siamo in una situazione di colpevole stallo. Colpevole perché chi rimanda, non decide, non si occupa di un tema così delicato, è di fatto complice di coloro che vogliono un giornalismo asservito e anestetizzato, allergico alle inchieste, nemico della libera informazione. Questi temi non riguardano esclusivamente la categoria dei giornalisti ma investono l'intera società civile e incidono sulle libertà di tutti.

Le querele e le azioni civili temerarie determinano quello che gli inglesi chiamano chilling effect (effetto raggelamento) nei confronti dei giornalisti e degli editori che troveranno rifugio nell'autocensura, saranno messi in condizione di non lavorare più, perderanno la loro autonomia. I giornalisti hanno il dovere di informare correttamente e i cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente. Va fatta una battaglia comune perché questo principio rischia di diventare vuoto: le querele temerarie sono di fatto un ostacolo alla normale circolazione delle notizie e un paese in cui i cittadini non sono bene informati è destinato a diventare un paese meno libero.

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