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La scheda elettorale dei senatori per ora non esiste

1 Dicembre 2016 5 min lettura

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La scheda elettorale dei senatori per ora non esiste

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di Angelo Romano e Andrea Zitelli

Nella serata di martedì 29 novembre, Matteo Renzi durante una diretta sulla sua pagina Facebook ha parlato dell’elezione dei senatori in caso di vittoria del "Sì" al referendum costituzionale.

Il presidente del Consiglio, nel farlo, ha mostrato una possibile scheda elettorale, definita da lui un facsimile, che gli elettori si troverebbero nelle mani il giorno dell’elezione dei Consigli regionali, se passasse in Parlamento la proposta di legge elettorale del Senato presentata il 20 gennaio scorso da 24 senatori del Partito Democratico (primo firmatario è Federico Fornaro, tra gli altri c'è anche Vannino Chiti) e che è stata individuata, durante la direzione nazionale del Pd del 10 ottobre scorso, come possibile mediazione con la minoranza interna del partito.

Questo è l'esempio di scheda presentato da Renzi.

scheda elettorale Senato Matteo Renzi

Sul sito "Bastaunsì", l'immagine della scheda è differente. Questo perché al momento non esiste un facsimile ("facsimile" si riferisce a riproduzione esatta di un documento originale. In questo caso il documento originale non c’è, quindi nemmeno il facsimile è possibile) della scheda elettorale, perché la proposta di legge deve ancora affrontare tutto l'iter parlamentare, con possibili variazioni.

via BastaunSì.
via BastaunSì.

Questa modalità di elezione dei senatori, dunque, si applicherà solo se si realizzeranno due condizioni, una concatenata all’altra: la vittoria del Sì, appunto, e la successiva approvazione di questa proposta di legge.

Come funzionerebbe l'elezione del Senato in base alla proposta Fornaro (Chiti)

In base alla riforma costituzionale il nuovo Senato sarà composto da 74 senatori/consiglieri regionali, 21 senatori/sindaci e fino a 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

Per i primi – i 74 senatori/consiglieri regionali –, la proposta di legge prevede che nel giorno dell’elezione regionali, l’elettore riceve due schede: una per il rinnovo del Consiglio regionali e l'altra “apposita e distinta” per la scelta del candidato senatore (art. 5).

Art. 5

Nel giorno dell’elezione per il rinnovo del consiglio regionale l’elettore riceve una apposita e distinta scheda per la scelta del candidato senatore.

L’elettore, a questo punto, potrà esprimere la propria scelta “tracciando un segno con la matita sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto” (art. 6).

Art. 6

Alla scelta dei candidati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), partecipano gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
L’elettore esprime la propria scelta nella scheda di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), tracciando un segno con la matita sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

Il territorio della Regione, infatti, verrà suddiviso in tanti collegi quanti sono i senatori da eleggere e in ogni collegio potrà essere presentato un solo candidato per ogni lista regionale.

Insomma, il cittadino potrà indicare con un segno uno dei nomi dei candidati indicati nella scheda e collegati a un raggruppamento regionale e successivamente, una volta che il nuovo Consiglio regionale si sarà insediato, eleggerà i "Senatori consiglieri regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori" (art. 7), come prevederebbe l'articolo 57 della riforma Costituzionale. I seggi verranno attribuiti con metodo proporzionale.

Art. 7

Il consiglio regionale, preso atto dei verbali dello scrutinio delle schede di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e della relativa graduatoria regionale per ciascuna lista, procede all’atto dell’insediamento del Consiglio regionale, all’elezione dei Senatori di cui all’articolo 2, comma 1, in conformità alle scelte espresse dagli elettori.

Riguardo i 21 senatori/sindaci, invece, questi saranno votati dai Consigli regionali, che sceglieranno tra una terna di nominativi proposta dal Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione (art. 9).

Art. 9

I 21 membri del Senato che ricoprono la carica di Sindaco sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Ai fini di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, è convocato il Consiglio delle Autonomie Locali, con il compito di individuare una terna di Sindaci, con la presenza di entrambi i generi.

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A che punto è la proposta di legge

La proposta di legge non è stata ancora depositata in Parlamento, perché, come spiegato dal primo firmatario Fornaro «dal punto di vista tecnico non è possibile che ciò accada». Questo perché, scrive Formiche.net il disegno di legge vuole "dare attuazione a una norma – il nuovo articolo 57 comma 5 della Costituzione riformata – non ancora in vigore” e quindi “la proposta di legge potrà essere ufficialmente presentata solo nel caso in cui vincano i Sì”.

Fornaro, inoltre, intervistato da Il Manifesto, ha affermato che la proposta andrebbe approvata in questa legislatura (in caso di vittoria del sì): «altrimenti rischiamo di perdere l’appuntamento con 20 milioni di italiani che nel 2018 voteranno i Consigli regionali. Poi se ne riparla nel 2023». «Nel frattempo – continua il senatore – i consiglieri regionali eleggeranno liberamente, senza il vincolo di “conformità” alle scelte dei cittadini, i primi senatori (ndr come previsto dall’articolo 39 della riforma, in caso in cui non si riesca ad approvare una nuova legge elettorale per il Senato prima della fine della legislatura in corso). Che a quel punto, in parlamento, non avranno alcun interesse a fare la legge che propongo io. E che Renzi dà per già fatta».

Qui potete leggere il nostro approfondimento sulla Riforma Costituzionale in vista dell’imminente referendum Costituzionale di domenica 4 dicembre.

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