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È possibile finire in Tribunale per un tweet?

14 Gennaio 2013 6 min lettura

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È possibile finire in Tribunale per un tweet?

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di Ernesto Belisario e Francesco Paolo Micozzi

È uno dei “temi caldi” di questo inizio del 2013, anche a causa del c.d. “caso-Riotta”: la rilevanza giuridica (specialmente penale) di tweet e retweet. Da più parti, si è lamentata l’incertezza della materia determinata dall’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali (italiani) relativi all’utilizzo di Twitter. Si tratta di un falso problema. Nel nostro ordinamento esistono già regole (magari obsolete) in materia di tutela dell’onore e della reputazione: tali norme, così come interpretate nel corso degli anni, sono applicabili anche all’attività posta in essere dagli utenti dei social media site.

Anche in questo caso quindi, quello di presunti tweet diffamatori, bisognerà partire dalle norme.

L’art. 595 del nostro codice penale punisce con la reclusione o con la multa chiunque (fuori dai casi in cui il fatto consista in un'ingiuria) comunicando con più persone offenda l'altrui reputazione.

Già dalla lettura di questa norma comprendiamo alcune cose:

  1. che il bene giuridico tutelato è la reputazione che spetta ad ogni soggetto;
  2. che il reato può essere commesso da chiunque;
  3. che il delitto di diffamazione è un reato c.d. “a forma libera”, ossia non richiede che la condotta venga posta in essere adoperando un certo comportamento o un determinato mezzo per trasmettere l'informazione diffamatoria. In qualsiasi modo le espressioni diffamatorie vengano esternate, queste, perché si possa configurare il reato di diffamazione, devono essere idonee a ledere o mettere in pericolo la reputazione della persona offesa.

Anche mediante Twitter, quindi.

Il mezzo attraverso il quale la diffamazione viene veicolato può aver rilievo, invece, sotto un profilo circostanziale e, quindi, di quantificazione della pena. Nei casi in cui, infatti, la diffamazione è posta in essere attraverso strumenti che – per la loro natura – sono idonei a diffondere in modo importante il messaggio offensivo, allora si potranno integrare delle aggravanti.

Una diffamazione posta in essere attraverso Twitter, allora, sarà una diffamazione aggravata in base al terzo comma dell'art. 595 c.p. posto che, pur non potendosi ricomprendere la diffamazione a mezzo Twitter nell'alveo delle diffamazioni a mezzo stampa, si è comunque adoperato uno qualsiasi dei “mezzi di pubblicità” richiamati dal comma in questione.

Questo significa che l’uso di Twitter richiede attenzione (specialmente se siamo giornalisti seguiti da diverse migliaia di follower, ma non bisogna cadere nell'errore di pensare che ogni volta che un soggetto si senta toccato nella sua “sensibilità” o nella sua reputazione, ci sia una diffamazione.

In primo luogo, perché non esiste una “matematica della diffamazione” per cui all’uso di un aggettivo consegue necessariamente una diffamazione, posto che una frase generica può essere diffamatoria per un soggetto o assolutamente neutra per un altro (pensiamo alla frase “non conosce il diritto penale”: credete che sia diffamatoria allo stesso modo sia per il professore di diritto penale che per un soggetto che non abbia mai compiuto studi di diritto?).

In secondo luogo perché esistono delle situazioni in presenza delle quali un comportamento astrattamente diffamatorio perde del tutto la sua valenza “illecita” per assumerne una “garantita” dall'Ordinamento. Ciò avviene in presenza delle cause di giustificazione e, in particolare, dell'esimente dell'esercizio di un diritto. Sappiamo, infatti, che già a un livello costituzionale alcuni diritti vengono garantiti e tutelati. Pensiamo al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

Ma allora ci chiediamo: qual è il limite all'esercizio del pensiero oltre il quale si ricade in un comportamento penalmente illecito? Questo confine è stato delineato, negli anni, dalla giurisprudenza che ha, tra l'altro, identificato quali sono gli elementi in presenza dei quali può fondatamente ritenersi che un'espressione diffamatoria sia, in realtà, scriminata dal nostro Ordinamento.

I diritti ai quali con maggior frequenza si riconosce una valenza scriminante in tema di diffamazione sono quelli di cronaca, di critica (anche politica) e di satira. Ma non si tratta di diritti garantiti “sempre e comunque”. Anch'essi devono sottostare a determinate regole (che vanno a tracciare il famoso - e non sempre chiaro - confine tra il lecito e l'illecito).

Senza alcuna pretesa di esaustività, possono essere elencati alcuni criteri:

a) verità (ossia vi deve essere una corrispondenza tra i fatti narrati e quelli realmente accaduti);

b) pertinenza (solitamente racchiusa nell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia);

c) continenza (ossia la correttezza nell'esposizione dei fatti narrati, senza espressioni gratuite o aggressioni feroci ed ingiustificate alla reputazione altrui).

È chiaro, quindi, che – fuori dai casi in cui possa ritenersi esercitato un diritto – il reato di diffamazione può certamente essere consumato anche attraverso Twitter.

Ma le situazioni che si possono verificare, su Twitter, sono molteplici e meritano qualche piccola riflessione. Nessun dubbio sorge riguardo il tweet vero e proprio, l'esternazione di una frase in 140 caratteri. Pensate forse che 140 caratteri non siano sufficienti a diffamare una persona, una società, un ente etc? Beh... sbagliate! Addirittura il messaggio diffamatorio potrebbe essere contenuto anche in un hashtag (ad es. “#raccomandati”).

Grande attenzione va fatta anche nel caso del c.d. “retweet”, dal momento che non ha alcuna rilevanza giuridica l’aver inserito, sul proprio profilo, la solita frase “Reetweets are not endorsement” (ossia i retweet non costituiscono approvazione).

Ma i retweet non sono tutti uguali.

Attraverso il retweet puro e semplice (c.d. “naked”) si condivide – nel senso che si diffonde ai propri followers attraverso il proprio account Twitter – un messaggio già inviato da altri. Questo messaggio potrebbe contenere in sé la frase offensiva oppure un link ad una pagina web contenente le informazioni diffamanti.

Nel primo caso si potrà individuare come responsabile della diffamazione sia l'autore del tweet originale che l'autore del retweet. Va ricordato, infatti, che stiamo parlando di un delitto a “forma libera”. Pensiamo, per analogia, a Tizio che prepara e stampa un tot di volantini diffamatori e li lascia in bella mostra su un tavolino posto in un androne universitario. Caio passa di lì, prende un volantino e lo affigge in un luogo frequentato da molte persone. Il tweet può essere assimilato, in questo caso, al volantino. Possiamo ragionevolmente ritenere che Caio non sarà chiamato a rispondere del reato di diffamazione, allo stesso modo di Tizio?

Si potrebbe, tuttavia, ritenere che il retweet possa assimilarsi ad un “virgolettato” e, quindi, si debbano applicare al retweet le regole già individuate a proposito delle interviste in cui il giornalista, virgolettando le dichiarazioni potenzialmente diffamatorie dell'intervistato, le riporti all'interno di un articolo. Il giornalista risponderà di diffamazione per le dichiarazioni rilasciategli dall'intervistato?

Sul punto la giurisprudenza ha assunto due diversi orientamenti: uno più restrittivo e l'altro più libero. Secondo l'orientamento più restrittivo non vi sarebbe alcuna differenza tra la condotta dell'intervistato e quella dell'intervistatore (che si pone quale veicolo delle frasi diffamatorie virgolettate) e, quindi, perché il giornalista possa invocare l'esercizio del diritto di cronaca dovrà vagliare – ove possibile – la veridicità delle informazioni riportate tra virgolette e riferitegli dall'intervistato oltre che la continenza delle espressioni utilizzate dall'intervistato.

Secondo l'orientamento più libero e garantista, invece, il criterio di verità deve essere riferito al fatto che l'intervista sia stata realmente rilasciata (e non al contenuto dell'intervista stessa e tale orientamento – con qualche particolare precisazione - è stato accolto circa dieci anni fa anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione). Tuttavia, anche nel caso del virgolettato, l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca non scatta automaticamente solo perché l'intervista è stata realmente rilasciata al giornalista.

Quando, infatti, per la rilevanza dei soggetti coinvolti i fatti narrati assumano una dimensione di pubblico interesse, allora la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca opererà anche se il giornalista non ha eseguito una verifica sulla verità dei fatti narrati dall'intervistato. Bisogna però precisare che, in ogni caso, si deve vagliare la posizione assunta dal giornalista nel riportare il virgolettato, ovvero si deve verificare se, attraverso la parte non virgolettata dell'articolo, egli abbia assunto una posizione di accondiscendenza ai fatti riferitigli dall'intervistato e riportati virgolettati nell'articolo.

Stesso discorso – seguendo le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite – può essere fatto per i retweet. Quindi, un retweet con commento di approvazione del tweet diffamatorio ritwittato non potrà in alcun caso ritenersi espressione del diritto di cronaca.

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Nel secondo caso (quello del retweet di tweet contenente unicamente un link che rimanda a un blog contenente le frasi diffamanti), invece, assumerà maggior rilievo il profilo probatorio relativo al fatto che chi ha ritwittato abbia realmente letto la pagina linkata.

In conclusione, dall’esame delle norme e delle sentenze, è possibile ricavare già molti elementi utili ad evitare che un semplice Tweet possa farci finire in Tribunale.

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