Perché il diritto all’oblio non c’entra con la diffusione del video hard
4 min letturaPer ovviare al fatto che in pochi proseguiranno la lettura dell'articolo, partiamo dalla conclusione, che vi esorto a copiare e incollare nei prossimi articoli che scriverete sulla vicenda della ragazza napoletana coinvolta nella diffusione di un video porno: non è un caso in cui trova applicazione la disciplina del diritto all'oblio. Semplice e cristallino.
Quando possiamo parlare di diritto all'oblio
Per prima cosa, guardiamo il contenuto, di cosa stiamo parlando. Questo è il passo cruciale e, anche se non sembra, il più difficile. In questa triste storia abbiamo da un lato il video pornografico, dall'altro la scia di materiale che gli utenti hanno successivamente prodotto con il volto della ragazza associato alla frase che lei pronuncia. Tutti questi contenuti sono illeciti e non potevano essere diffusi a monte di tutta la faccenda. T.C. non ha mai autorizzato la pubblicazione del video, non ha mai dato il consenso all'utilizzo della sua immagine, alla diffusione dei suoi dati, a essere denigrata tramite meme o altro materiale. Questo per dire che tutto ciò che è circolato nella rete per anni ormai, non avrebbe mai potuto farlo: perché allora invocare il particolarissimo diritto a essere dimenticati (nella più bella forma inglese di right to be forgotten) quando aveva il sacrosanto diritto di non essere esposta in primis a tale gogna? Mistero.
Per chiarezza, è il caso di riportare una delle prime definizioni della giurisprudenza italiana di diritto all'oblio (Cass. 3679/1998, sottolineature mie):
Viene invece in considerazione un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all’oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.
Il diritto all'oblio, almeno per quanto elaborato fino a ora dalla giurisprudenza italiana ed europea, è profondamente dinamico e legato al passare del tempo. I passaggi sono facili, chiari e ben definiti:
- Una notizia di cronaca viene pubblicata. Anzi, un qualsiasi contenuto degno di interesse pubblico viene pubblicato (nel caso di Costeja Gonzales vs Google Spain del 2014 non si tratta di un articolo di cronaca ma di una pubblicità-notizia di un'asta fallimentare).
- La notizia è lecita, legittima, per quanto possa essere malvista dal soggetto coinvolto. Non è una novità che il giornalismo spesso smascheri brutte situazioni piuttosto che quelle piacevoli.
- Il tempo passa.
- La notizia è ancora vera e legittima rispetto ai fatti del momento in cui fu pubblicata (es. la notizia dell’apertura di una indagine è sempre lecita, anche se poi si viene assolti, vale a dire che se tre anni si era indagati e oggi si viene assolti, non vuol dire che per l'assoluzione di oggi la notizia di ieri è da cancellare). Il tempo però ha inciso sull'interesse che il pubblico aveva su quella notizia. Dal momento che in quasi tutti gli Stati moderni crediamo nella riabilitazione di chi sbaglia - una seconda occasione non si nega a nessuno, no? - la giurisprudenza ha indicato questo affievolimento dell'interesse pubblico sufficiente a poter richiedere la cancellazione (e anche qui, cancellazione è un termine forte, ma non è il luogo per discuterne) della notizia che comunque, dopo anni, rimane ancora legittima di per sé.
Stando così le cose, abbiamo la conferma che se manca il presupposto base - la legittimità della divulgazione originaria - non è possibile parlare di diritto all'oblio, perché tale non è. Possiamo usare mille altri strumenti come la violazione del diritto alla privacy, al decoro e alla dignità personale, all'utilizzo dell'immagine, ma non l'oblio.
Ma perché si parla di diritto all’oblio nel caso del video hard?
Diversi giornalisti hanno parlato in questi giorni dell'inefficacia del diritto all'oblio in merito al caso del video di T.C. E di diritto all'oblio parla anche Filippo Facci nella sua ricostruzione del caso. Presupposto di partenza è che né io né Filippo Facci abbiamo avuto accesso agli atti. E siccome lui è un grande giornalista affermato che sa cosa scrive, prenderò per buoni i fatti raccontati da lui. Molto utile è anche l’intervista al Presidente del Tribunale di Napoli Nord Elisabetta Garzo pubblicata il 16 settembre su Repubblica.
La vicenda giudiziaria si svolge parallelamente sui due binari del penale e del civile: nel maggio 2015, come riferito dalla Garzo, la ragazza sporge denuncia per poter perseguire chi aveva diffuso il video. Se infatti era consenziente al momento della ripresa (questo è quello che ci è dato sapere fino ad ora), non ha di certo espresso il suo consenso a diffonderlo sul web. Sotto questo punto di vista è possibile identificare - in via di massima - diverse fattispecie di reati, partendo dalla diffamazione e finendo alla violazione della privacy (che può essere allo stesso modo un reato).
Quasi contemporaneamente, l'avvocato della vittima presenta anche un ricorso cautelare d'urgenza in sede civile (ex art. 700 c.p.c.) per chiedere la rimozione di tutti i contenuti perché stanno creando un danno enorme alla sua assistita. Questo strumento permette in tempi molto rapidi (sempre parlando della giustizia in Italia) di porre rimedio a una situazione in cui la condotta dannosa continua a esistere: successivamente a questa misura cautelare si instaurerà il processo di merito per chiedere eventuali risarcimenti o altro.
Al di là di qualche errore nella compilazione del ricorso che comporteranno la condanna a parte delle spese di lite (la chiamata in causa di Yahoo Italia, soggetto che non gestisce i contenuti, per esempio), il giudice accoglie la domanda della ragazza. Purtroppo possiamo solo immaginare quanto sia limitatamente utile un tale provvedimento giudiziario nei confronti dei contenuti virali che si sono diffusi a macchia d'olio.
Sì ma il diritto all'oblio?
Banalmente, non c'è. L'unica ipotesi (pura speculazione) che possiamo fare è che il difensore, nello scrivere il ricorso, abbia chiesto la rimozione dei contenuti anche sui presupposti di applicazione del diritto all'oblio. Non si tratta di un errore: semplicemente, nella proposizione di una domanda, spesso si cerca di coprire più ipotesi possibili, dal momento che nell'interpellare un giudice nulla si deve dare per scontato. Il Tribunale quindi si è visto costretto, paradossalmente, ad analizzare anche quella domanda e - giustamente - a rigettare la richiesta.
Ps. Per un approfondimento - non così aggiornato ma in buona parte valido - dal punto di vista giuridico, rimando a un mio lavoro più completo.